Estinzione Processo Tributario: Analisi del Decreto della Cassazione sul D.L. 119/2018
L’estinzione processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia fiscale può concludersi senza una sentenza di merito. Recentemente, un decreto della Corte di Cassazione ha fornito un’importante chiarificazione sull’applicazione delle norme relative alla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal D.L. n. 119 del 2018. Questo provvedimento mette in luce le conseguenze dell’inattività delle parti a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, confermando l’automatismo dell’estinzione del giudizio.
La Vicenda: Un Contenzioso Fiscale e la Richiesta di Definizione Agevolata
Il caso trae origine da un ricorso per Cassazione presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, la parte contribuente ha deciso di avvalersi della facoltà di chiudere la pendenza fiscale attraverso la procedura di “definizione agevolata della controversia”, depositando la relativa documentazione come previsto dalla legge.
La Normativa Rilevante: Il Ruolo del D.L. 119/2018
Il punto cruciale della questione risiede nell’articolo 6 del Decreto Legge n. 119 del 2018. Tale norma, al comma 13, stabiliva che, in caso di adesione alla definizione agevolata, il processo venisse sospeso. Tuttavia, la stessa norma prevedeva un termine perentorio: il 31 dicembre 2020. Entro questa data, se nessuna delle parti avesse presentato un’apposita “istanza di trattazione” per la prosecuzione del giudizio, il processo si sarebbe estinto di diritto.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione depositata dal contribuente e verificata l’assenza di ulteriori atti, ha agito in conformità con la normativa. I giudici hanno rilevato che, alla data del 31 dicembre 2020, nessuna delle parti in causa – né l’Agenzia delle Entrate né il contribuente – aveva manifestato la volontà di proseguire la controversia presentando la necessaria istanza di trattazione. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo tributario.
Le Motivazioni: L’Automatismo dell’Estinzione
La motivazione del decreto è lineare e si fonda su una stretta interpretazione della legge. La Corte ha sottolineato che l’estinzione è una conseguenza automatica del mancato compimento di un atto specifico (l’istanza di trattazione) entro un termine perentorio fissato dal legislatore. I giudici hanno inoltre precisato un aspetto importante: un’eventuale istanza presentata al solo fine di ottenere una declaratoria di estinzione non sarebbe stata considerata valida ai fini della prosecuzione del giudizio. L’inerzia delle parti è stata quindi interpretata come una tacita volontà di abbandonare la lite, confidando nell’esito positivo della procedura di definizione agevolata. La norma, infatti, è stata concepita proprio per deflazionare il contenzioso, e l’effetto estintivo ne è il naturale corollario in assenza di un interesse concreto a proseguire la causa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Ripartizione delle Spese
Le conclusioni che si possono trarre da questo decreto sono significative. In primo luogo, viene ribadita la natura automatica dell’estinzione del processo in questi specifici casi: la mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine di legge chiude definitivamente la controversia. In secondo luogo, il provvedimento chiarisce la sorte delle spese processuali. L’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 stabilisce infatti che “le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Ciò significa che non vi è una condanna alle spese a carico della parte soccombente, ma ogni parte sopporta i costi che ha sostenuto fino a quel momento. Questa decisione offre una guida chiara per i contribuenti e i professionisti che si trovano a gestire liti fiscali pendenti per le quali è stata richiesta una definizione agevolata.
Cosa succede se un contribuente aderisce alla definizione agevolata di una controversia tributaria ma nessuna delle parti chiede di proseguire il processo?
Il processo si estingue automaticamente. Secondo il decreto, il decorso del termine previsto dalla legge (in questo caso il 31 dicembre 2020) senza che sia stata presentata un’istanza di trattazione comporta l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Il decreto chiarisce che, ai sensi della normativa applicata (art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Presentare un’istanza solo per far dichiarare l’estinzione del processo è sufficiente per evitare l’estinzione stessa?
No, il provvedimento specifica che un’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione non può essere considerata una valida richiesta per la prosecuzione del giudizio e, pertanto, non impedisce l’estinzione automatica del processo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17343 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17343 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 27/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 7443/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’ avvocato COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIA n.3154/34/2016 depositata il 14/09/2016 , pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto di ricorso per Cassazione.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’alt. 391 cod. proc. civ;
che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 11/06/2025