Estinzione Processo Tributario: Analisi del Decreto sul D.L. 119/2018
L’estinzione del processo tributario per adesione a una definizione agevolata rappresenta un importante strumento per deflazionare il contenzioso. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come questa procedura funzioni nella pratica, sottolineando l’importanza dei termini procedurali. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere le sue implicazioni per contribuenti e professionisti.
I Fatti del Caso
La vicenda nasce da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Durante lo svolgimento del processo in Cassazione, la parte contribuente ha presentato la documentazione per avvalersi della definizione agevolata delle controversie, una possibilità introdotta dal Decreto Legge n. 119 del 2018. Questa normativa speciale permetteva di chiudere le liti pendenti con il Fisco a condizioni vantaggiose.
La Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
L’articolo 6 del D.L. n. 119/2018 disciplina la procedura di definizione agevolata. In particolare, il comma 13 stabilisce un meccanismo specifico per l’estinzione del processo tributario. La norma prevede che, una volta avviata la procedura di definizione, il processo sia sospeso. Se entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti deposita un’istanza per la trattazione della causa, il processo si estingue automaticamente. Questa previsione è pensata per evitare che i processi rimangano pendenti a tempo indeterminato dopo che le parti hanno manifestato l’intenzione di risolvere la lite in via agevolata.
La Decisione della Corte di Cassazione
Nel caso in esame, la Corte ha verificato che, successivamente alla presentazione della documentazione per la definizione agevolata da parte del contribuente, nessuna delle parti in causa – né il contribuente stesso né l’Agenzia delle Entrate – aveva depositato un’istanza di trattazione entro la data perentoria del 31 dicembre 2020. Inoltre, non risultava che l’amministrazione finanziaria avesse emesso un provvedimento di diniego della definizione. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non ha potuto far altro che prendere atto del verificarsi della condizione prevista dalla legge e dichiarare l’estinzione del processo tributario.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto è puramente procedurale e si basa su una stretta applicazione della legge. La Corte ha rilevato che la norma (art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018) è chiara nel collegare l’estinzione del giudizio al semplice decorso del termine, in assenza di un impulso di parte volto a proseguire la causa. Non è necessaria una valutazione nel merito della controversia, ma solo una verifica oggettiva: è stata presentata l’istanza di trattazione entro il termine? In questo caso, la risposta è stata negativa, e ciò ha determinato in modo automatico l’estinzione. La Corte ha inoltre specificato che anche le spese legali seguono una regola precisa: ai sensi della stessa norma, le spese del processo estinto rimangono a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di condanna della controparte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale nel diritto processuale: la centralità dei termini e degli adempimenti formali. Per i contribuenti e i loro difensori, emerge l’importanza di monitorare attentamente le scadenze previste dalle normative speciali, come quelle sulle definizioni agevolate. La mancata presentazione di un’istanza di trattazione non è una semplice dimenticanza, ma un atto con precise conseguenze giuridiche, ovvero la chiusura definitiva del processo. Per l’amministrazione finanziaria, conferma che il meccanismo di estinzione è automatico e non richiede ulteriori valutazioni, se non la verifica del presupposto oggettivo dell’inerzia delle parti. Infine, la regola sulla compensazione delle spese legali incentiva le parti a valutare con attenzione la convenienza della definizione agevolata, sapendo che i costi sostenuti fino a quel momento non saranno recuperati.
Cosa succede se nessuna delle parti chiede la trattazione del ricorso dopo aver aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. 119/2018?
Il processo si estingue automaticamente per il decorso del termine previsto dalla legge, senza necessità di una pronuncia sul merito della controversia.
Qual era il termine ultimo previsto dalla legge in questo caso per presentare l’istanza di trattazione e proseguire il giudizio?
Il termine ultimo, come stabilito dall’art. 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018, era il 31 dicembre 2020.
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese per la controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18150 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18150 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 03/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 10800/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Emilia-Romagna n. 2763/14/2016 depositata il 27/10/2016 , pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’alt. 391 cod. proc. civ;
che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 17/06/2025