Estinzione Processo Tributario: Come Funziona con la Definizione Agevolata
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una lite tra contribuente e Fisco può concludersi. Spesso, ciò avviene a seguito di strumenti deflattivi del contenzioso, come la definizione agevolata, comunemente nota come ‘condono fiscale’. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce proprio le conseguenze procedurali di tale adesione, illustrando come l’inserimento in appositi elenchi da parte dell’Agenzia delle Entrate determini la chiusura automatica del giudizio pendente.
I Fatti del Caso: Una Controversia Fiscale Risolta
Il caso in esame vedeva contrapposte l’Amministrazione Finanziaria e una nota società editoriale in un giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. La controversia traeva origine da un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate, che la società aveva impugnato. Nel corso del procedimento di legittimità, la società ha aderito a una delle procedure di definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022). A conferma del perfezionamento della procedura, il contenzioso è stato inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, come previsto da una successiva norma (D.L. n. 13/2023) volta a velocizzare la dichiarazione di estinzione dei giudizi.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta, ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione si fonda sull’applicazione diretta della normativa speciale in materia di definizione agevolata. I giudici hanno rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria costituisce prova della regolare definizione della lite, secondo le forme previste dalla legge. Inoltre, non risultava alcun atto di diniego da parte dell’ufficio, condizione che avrebbe potuto impedire l’estinzione.
La Gestione delle Spese Processuali
Un aspetto importante chiarito dal decreto riguarda le spese di lite. La Corte ha stabilito che, conformemente a quanto previsto dalla normativa sulla definizione agevolata (art. 1, comma 198, L. n. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Si applica, quindi, il principio della compensazione delle spese, per cui ogni parte sopporta i propri costi legali.
Le Motivazioni: L’Effetto Automatico della Definizione Agevolata
Le motivazioni del decreto si basano sull’interpretazione della normativa speciale introdotta per favorire la chiusura delle liti fiscali pendenti. La ratio della legge è quella di ridurre il contenzioso e velocizzare la giustizia tributaria. Secondo la Corte, l’adesione del contribuente alla definizione agevolata e la successiva attestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, tramite l’inserimento in un elenco ufficiale, sono elementi sufficienti per considerare la controversia risolta. L’estinzione del processo tributario diviene, pertanto, un effetto quasi automatico, che il giudice si limita a dichiarare. Viene fatta salva, in ogni caso, la possibilità per le parti di richiedere la fissazione di un’udienza, come previsto dal codice di procedura civile, qualora ritenessero non sussistenti i presupposti per l’estinzione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Estinzione del Processo Tributario
Questo decreto conferma la centralità degli strumenti di definizione agevolata nel sistema tributario italiano. Per i contribuenti, rappresenta una chiara indicazione che l’adesione a tali procedure, se correttamente eseguita e non oggetto di diniego, porta a una rapida e certa conclusione delle liti pendenti, anche in Cassazione. Per il sistema giudiziario, l’effetto è un alleggerimento del carico di lavoro, in linea con gli obiettivi del legislatore. La pronuncia ribadisce che la prova della definizione non richiede complessi oneri probatori, essendo sufficiente la verifica degli elenchi ufficiali trasmessi dall’Amministrazione Finanziaria, semplificando notevolmente l’iter per la dichiarazione di estinzione.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata (condono)?
Il processo viene dichiarato estinto. L’adesione del contribuente, documentata dall’inserimento della controversia in appositi elenchi trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, dimostra che la lite è stata risolta e porta alla chiusura del procedimento giudiziario.
L’inserimento in un elenco dell’Agenzia delle Entrate è una prova sufficiente per l’estinzione?
Sì, secondo il decreto, l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione Finanziaria documenta la regolare definizione della lite e, in assenza di un provvedimento di diniego, è sufficiente per dichiarare l’estinzione del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sostenute. La normativa specifica prevede infatti che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese legali, applicando il principio della compensazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19329 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19329 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 14/2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE e DE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dell’avvocato COGNOME
Avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 640/04/2019 depositata il 14/05/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 10/07/2025