Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1968 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25331/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’AVV_NOTAIO di Roma, come da procura in atti, presso il quale è ivi el.dom.to in INDIRIZZO;
– parte ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– parte resistente –
Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.2288/22 del 24.5.2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO che ha concluso per l’estinzione del processo;
Uditi i difensori presenti.
Fatti rilevanti e motivi della decisione.
§ 1. RAGIONE_SOCIALE ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo un avviso di liquidazione ad essa (oltre che all’altra parte contraente RAGIONE_SOCIALE) notificato in recupero dell’ordinaria imposta proporzionale di registro (9 % ex art. 1 Tariffa Parte Prima all. d.P.R. 131/86 ) sull’ atto notarile del 17 giugno 2015, registrato il 10 luglio successivo, con il quale la RAGIONE_SOCIALE aveva apportato al RAGIONE_SOCIALE, gestito dalla RAGIONE_SOCIALE, un portafoglio di immobili; atto notarile che le parti avevano assoggettato ad imposta ipotecaria del 2%, catastale dell’1 % e ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 9 legge 410/2001, con richiamo al combinato disposto di cui agli articoli 7 tabella ed 11 tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-il trattamento di favore per l’imposta di registro, di cui alla disciplina applicata dalla RAGIONE_SOCIALE, era stato implicitamente abrogato dall’art. 10 co. 4^ d.lgs. n. 23 /2011;
-l’atto di conferimento dalla RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE costituiva a tutti gli effetti un atto traslativo della proprietà a titolo oneroso, come anche si evinceva dalle clausole nn. 12 e 14 dell’atto di apporto (assegnazione immediata del compendio al comparto RAGIONE_SOCIALE unità non residenziali del RAGIONE_SOCIALE, con relativa trascrizione);
-l’art.9 d.legge n.351/01 integrava una vera e propria norma di esenzione, perché volta a sottrarre questo tipo di trasferimenti immobiliari al regime ordinario loro proprio;
-tale esenzione non rientrava tra le eccezioni all’esclusione poi introdotte dal legislatore nel citato art. 10 co. 4^ per effetto dell’art. 1 co. 47^ legge 232/2016;
-a nulla rilevava il diverso avviso di cui alla Circolare n.2/E/2012, in quanto priva di effetto vincolante e comunque relativa alla disciplina anteriore a quella qui applicabile.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria tardiva con richiesta di fissazione del ricorso in udienza pubblica.
Entrambe le parti hanno dato atto che pende analogo ricorso (n. 12024/20 rg.) nel giudizio introdotto da BNP avverso diversa sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ma medesimo atto notarile di trasferimento-apporto, con conseguente opportunità di riunione ovvero trattazione congiunta dei ricorsi.
§ 2. Con memoria 27.12.2023 la ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, stante l’avvenuta definizione della lite, ad opera della co -obbligata RAGIONE_SOCIALE, ex art. 1 co. 190 segg. legge n.197/22 (legge previsionale 2023), come da relativa domanda inoltrata all’Amministrazione Finanziaria e quietanze di pagamento F24 del 5 % del valore della lite, stante la soccombenza in doppio grado di quest’ultima.
Ciò sul richiamato presupposto dell’identità di pretesa impositiva, relativa allo stesso atto notarile recuperato a tassazione, e dedotto anche nell’altro giudizio pendente tra le parti (n. 12024/20 rg.).
La definizione che si è così perfezionata in presenza di tutti i presupposti di legge (nulla ha in segno contrario dedotto l’RAGIONE_SOCIALE) comporta l’estinzione dell’intero processo ai sensi dei co. 197 -198 art. 1 cit., giovando essa anche all’odierna ricorrente quale al co -obbligata in solido, ai sensi del co. 202 art. 1 cit..
Le spese restano, ex lege , a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
PQM
-dichiara estinto il processo;
-spese a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Cosi’ deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data
11 gennaio 2024 .
Il Consigliere est.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME