Estinzione Processo Tributario: Come Funziona la Definizione Agevolata
L’ordinamento giuridico offre strumenti per risolvere le controversie fiscali in modo efficiente, evitando lungaggini processuali. Uno di questi è la definizione agevolata, che può portare all’estinzione del processo tributario. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo meccanismo, chiarendo i presupposti e le conseguenze di tale procedura. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti.
I Fatti del Caso: dal Ricorso alla Richiesta di Definizione
Una società operante a livello internazionale aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Il contenzioso verteva su un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Durante il giudizio di legittimità, la società ricorrente ha scelto di avvalersi della facoltà prevista dalla Legge n. 197/2022, presentando domanda di definizione agevolata della lite. A prova della sua volontà, ha depositato in giudizio la copia della domanda e la ricevuta del versamento degli importi dovuti, come richiesto dalla normativa.
La Normativa sulla Definizione Agevolata e l’Estinzione Processo Tributario
La decisione della Corte si fonda sull’applicazione dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022, che disciplina la cosiddetta “tregua fiscale”. In particolare, vengono in rilievo i seguenti commi:
* Comma 186: Introduce la possibilità per i contribuenti di definire in modo agevolato le liti pendenti.
* Comma 197: Stabilisce l’onere per il contribuente di depositare la domanda di definizione e la prova del pagamento.
* Comma 200: Prevede la possibilità per l’amministrazione finanziaria di notificare un diniego alla definizione.
* Comma 198: Sancisce che, in assenza di diniego e a seguito del perfezionamento della procedura, il processo si estingue.
Questa architettura normativa crea un percorso chiaro per chiudere le pendenze con il fisco, portando a una rapida estinzione del processo tributario.
Le Motivazioni della Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha constatato la presenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per dichiarare l’estinzione del giudizio. La società ricorrente aveva adempiuto ai propri obblighi, depositando la documentazione che attestava la richiesta di definizione e il relativo pagamento. Dall’altra parte, l’Agenzia Fiscale non aveva depositato alcun atto di diniego, manifestando così una tacita accettazione della procedura.
Di conseguenza, i giudici hanno applicato direttamente il disposto del comma 198 dell’art. 1 della L. n. 197/2022, il quale prevede l’estinzione automatica del processo in queste circostanze. La Corte ha inoltre precisato che la legge lascia comunque aperta una finestra per le parti, che possono chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, sebbene in questo caso non sia avvenuto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Il decreto si conclude con una dichiarazione di estinzione del processo e una statuizione sulle spese legali. In linea con quanto previsto dall’ultimo periodo del citato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Questo significa che non vi è una condanna alle spese per la parte soccombente, ma ciascuna parte sostiene i costi del proprio difensore.
Questa decisione conferma l’efficacia della definizione agevolata come strumento deflattivo del contenzioso tributario. Per i contribuenti, rappresenta un’opportunità per chiudere le pendenze in modo certo e rapido, mentre per l’amministrazione giudiziaria consente di ridurre il carico di lavoro, concentrando le risorse sui casi più complessi. Il provvedimento ribadisce la natura quasi automatica dell’estinzione una volta soddisfatti i requisiti di legge, offrendo un chiaro esempio di come la normativa speciale possa derogare alle ordinarie regole processuali.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata?
Secondo il decreto, il processo si estingue quando il contribuente deposita la copia della domanda di definizione, la prova del versamento degli importi dovuti e l’amministrazione finanziaria non deposita un atto di diniego.
Cosa succede alle spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Il decreto chiarisce che, in base alla normativa applicata, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ogni parte paga le proprie spese legali.
Dopo l’estinzione del processo, le parti hanno altre possibilità?
Sì, il provvedimento ricorda che la legge fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, anche dopo che si sono verificati i presupposti per l’estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18864 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18864 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 10/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 13672/2020 R.G. proposto da:
CODICE_FISCALE MALTA LTD, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n.1041/03/2019 depositata il 17/09/2019 con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione;
Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 04/07/2025