Estinzione del Processo Tributario: L’Impatto della Definizione Agevolata
L’ordinamento giuridico offre spesso strumenti per risolvere le controversie fiscali in modo più rapido ed economico rispetto ai lunghi iter processuali. Uno di questi è la ‘definizione agevolata’, comunemente nota come ‘pace fiscale’. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette di tale adesione su un giudizio pendente, portando all’ estinzione del processo tributario. Analizziamo insieme questo caso per comprenderne la portata pratica.
I Fatti del Caso
Il caso in esame vedeva contrapposte due società operanti nel settore dell’energia e l’Agenzia delle Entrate. Le società avevano impugnato una decisione della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. L’oggetto del contendere era un atto impositivo emesso dall’amministrazione finanziaria.
L’Adesione alla Definizione Agevolata e le sue Conseguenze
Durante la pendenza del ricorso in Cassazione, è intervenuta una novità fondamentale. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato alla Corte di aver inserito la controversia in un elenco di liti definite ai sensi della Legge n. 197 del 2022. Questa legge ha introdotto una serie di misure per la definizione agevolata delle pendenze tributarie.
L’inserimento in tale elenco, trasmesso in osservanza del D.L. n. 13 del 2023, funge da prova documentale che il contribuente ha aderito alla procedura di sanatoria e che la controversia è stata regolarmente risolta in via amministrativa. Tale comunicazione è un passo cruciale che innesca il meccanismo legale per l’ estinzione del processo tributario.
La Disciplina delle Spese Processuali
Un aspetto di grande rilevanza pratica in questi casi riguarda la sorte delle spese legali sostenute dalle parti fino a quel momento. La normativa di riferimento, richiamata esplicitamente nel decreto, stabilisce un principio chiaro: in caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. In altre parole, non vi è una condanna alle spese a carico della parte soccombente, ma ciascuno sopporta i propri costi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha preso atto della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. I giudici hanno rilevato che l’inserimento della lite nell’elenco delle controversie definite documenta in modo inequivocabile la regolare definizione della pendenza. Inoltre, hanno verificato che, allo stato attuale, non era stato notificato alcun atto di diniego della definizione agevolata da parte dell’amministrazione finanziaria.
Sulla base di questi presupposti, la Corte ha applicato direttamente il comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197 del 2022. Tale norma prevede espressamente che, in queste circostanze, il processo si estingua. La Corte, pertanto, non è entrata nel merito della questione, ma si è limitata a dichiarare la fine del procedimento giudiziario. Il decreto precisa, tuttavia, che le parti conservano la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza per discutere specificamente le modalità dell’estinzione, come previsto dal codice di procedura civile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
Questo provvedimento conferma l’automatismo e l’efficacia delle procedure di definizione agevolata nel chiudere i contenziosi pendenti. Per i contribuenti e i professionisti, le implicazioni sono significative:
1. Certezza del Diritto: L’adesione a una sanatoria fiscale, se perfezionata correttamente, porta alla certa estinzione del processo in corso, anche se pendente in Cassazione.
2. Semplificazione: La procedura è snella. La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate alla Corte è sufficiente per attivare la dichiarazione di estinzione, senza necessità di ulteriori complesse attività processuali.
3. Gestione dei Costi: La regola sulla compensazione delle spese legali incentiva l’adesione alla definizione agevolata, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna al pagamento delle spese della controparte in caso di sconfitta.
Cosa succede a un processo in Cassazione se la controversia tributaria viene definita in via agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, in assenza di diniego, è sufficiente a documentare l’avvenuta definizione e a determinare la chiusura del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Secondo la normativa richiamata nel decreto (art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022), le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciascuna parte, quindi, paga le proprie spese legali.
Le parti possono opporsi all’estinzione automatica del processo?
Sì, il decreto fa salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, per discutere le circostanze o le modalità dell’estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20634 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20634 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 22/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 26022/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dall ‘avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME COGNOME contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.2487/12/2022 depositata il 23/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento datato 05.06.25 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 14/07/2025