Estinzione Processo Tributario: Le Regole della Cassazione
Un recente decreto della Corte di Cassazione fa luce sulle modalità di estinzione processo tributario quando un contribuente decide di risolvere la lite tramite una “definizione agevolata”. Questa decisione chiarisce i passaggi procedurali e le conseguenze relative alle spese legali, rappresentando un precedente importante per casi analoghi. Il provvedimento conferma che la semplice inclusione della controversia negli elenchi forniti dall’Agenzia Fiscale è sufficiente a determinare la chiusura del procedimento.
La Vicenda Giudiziaria
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un ente impositore contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che si era pronunciata a favore di un contribuente in merito a un atto impositivo. Mentre la causa era pendente dinanzi alla Corte di Cassazione per il giudizio di legittimità, è intervenuta una nuova normativa che offriva la possibilità di definire in modo agevolato le liti fiscali. Il contribuente ha colto questa opportunità per sanare la propria posizione direttamente con l’amministrazione finanziaria.
La Definizione Agevolata e l’Estinzione Processo Tributario
Il fulcro della decisione si basa sull’applicazione della Legge n. 197 del 2022. Tale legge ha introdotto delle misure, note come “tregua fiscale”, per consentire ai contribuenti di chiudere le liti fiscali pendenti a condizioni vantaggiose. La normativa prevede che, una volta perfezionata la procedura di definizione agevolata da parte del contribuente, il relativo processo giudiziario si estingua. Il decreto in esame sottolinea che lo stesso ente impositore ha trasmesso un elenco delle controversie definite, includendo quella in oggetto, a conferma della regolarità della procedura. Tale comunicazione assume valore di documentazione ufficiale dell’avvenuta definizione della lite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, ricevuta la documentazione dall’ente, ha preso atto dell’avvenuta definizione della controversia. Ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare l’estinzione processo tributario, come previsto dal comma 198 dell’art. 1 della citata legge. I giudici hanno osservato che l’inclusione del caso nell’elenco ufficiale costituisce prova della regolarizzazione e che, al momento della decisione, non risultava alcuna comunicazione di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria.
Le Motivazioni
I giudici hanno motivato la loro decisione spiegando che l’intento del legislatore è quello di deflazionare il contenzioso, chiudendo i procedimenti in cui la materia del contendere è venuta meno a seguito di un accordo tra le parti. L’inserimento formale nell’elenco trasmesso dall’ente impositore è il meccanismo procedurale scelto dalla legge per portare a conoscenza del giudice l’avvenuta definizione. Di conseguenza, una volta verificata tale condizione, il giudice è tenuto a dichiarare l’estinzione del processo. Il decreto precisa inoltre che le parti conservano la facoltà, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, di richiedere la fissazione di un’udienza qualora lo ritengano opportuno, possibilità che in questo caso non è stata esercitata.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il processo estinto. Un’importante implicazione pratica di questa decisione riguarda le spese legali. Il decreto chiarisce che, in base alla specifica disposizione del comma 198, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che non vi è una condanna alla rifusione delle spese legali della controparte; ogni parte sostiene semplicemente i costi che ha già affrontato. Questo principio di compensazione delle spese è una diretta conseguenza della natura transattiva e volontaria della definizione agevolata della lite.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata della controversia?
Il processo si estingue. Secondo la Corte di Cassazione, se la controversia viene inclusa negli elenchi trasmessi dall’Agenzia delle Entrate che attestano la regolare definizione, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna al pagamento delle spese legali a favore di una delle parti, ma ciascuna sostiene i propri costi.
È sufficiente l’inserimento del contribuente negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate per ottenere l’estinzione del processo?
Sì, il decreto stabilisce che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia e, in assenza di un diniego formale, è un presupposto sufficiente per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16557 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 16557 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 20/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 27729/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’ avvocato COGNOME unitamente all’avvocato COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.316/02/2020 depositata il 21/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento datato 05.06.25 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 06/06/2025