Estinzione Processo Tributario: Analisi di un Decreto della Cassazione
L’estinzione del processo tributario per definizione agevolata delle liti rappresenta uno strumento cruciale per deflazionare il contenzioso e offrire ai contribuenti una via d’uscita rapida dalle controversie con il Fisco. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce i meccanismi automatici che portano alla chiusura del giudizio quando le parti aderiscono a queste procedure, delineando un percorso chiaro e prevedibile. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprenderne la portata pratica.
Il Contesto del Caso: Dalla Notifica alla Definizione Agevolata
Una società si trovava in un contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria a seguito di un atto impositivo. La disputa era giunta fino al giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. Nel corso del procedimento, è intervenuta una normativa che permetteva la definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti. La società ha colto questa opportunità, presentando la domanda e regolarizzando la propria posizione, come documentato dall’inserimento del suo caso in un apposito elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla Corte.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione ha preso atto della regolare definizione della controversia. Verificato che, entro i termini di legge, nessuna delle parti (né la società contribuente né l’Amministrazione Finanziaria) aveva depositato un’istanza di trattazione per proseguire il giudizio, ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La Corte ha inoltre specificato che un’eventuale istanza finalizzata unicamente a ottenere la declaratoria di estinzione non sarebbe stata considerata una valida richiesta di trattazione nel merito. Di conseguenza, il processo si è chiuso definitivamente, con l’obbligo per ciascuna parte di sostenere le proprie spese legali.
Le Motivazioni: L’Automatismo Previsto dalla Legge
La decisione si fonda sull’applicazione diretta dell’articolo 5 della legge n. 130 del 2022. La Corte ha evidenziato come l’inserimento della controversia nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate costituisca prova della regolare adesione alla definizione agevolata. La norma prevede che, in assenza di un diniego da parte dell’amministrazione e, soprattutto, in assenza di una specifica istanza di trattazione presentata entro il termine perentorio, il processo si estingua di diritto. Questo meccanismo automatico è volto a semplificare e accelerare la chiusura delle liti definite in via amministrativa, senza richiedere ulteriori passaggi processuali se non la mera presa d’atto da parte del giudice.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questo decreto conferma la natura quasi automatica dell’estinzione del processo tributario in caso di definizione agevolata. Per i contribuenti, ciò significa che, una volta perfezionata la procedura di definizione, il processo si chiude senza necessità di ulteriori azioni, a meno che una delle parti non abbia un interesse specifico a continuare il giudizio e lo manifesti formalmente. La regola sulla ripartizione delle spese legali, che rimangono a carico della parte che le ha anticipate, incentiva ulteriormente la chiusura del contenzioso, evitando ulteriori costi. La decisione offre quindi certezza e chiarezza, rafforzando l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata delle liti fiscali.
Cosa succede se un contribuente aderisce alla definizione agevolata di una lite fiscale pendente in Cassazione?
Se la definizione della controversia viene regolarizzata e nessuna delle parti presenta un’istanza per proseguire il giudizio entro i termini di legge, il processo si estingue automaticamente.
È necessario presentare un’istanza specifica per ottenere la declaratoria di estinzione del processo?
No, l’estinzione è una conseguenza automatica prevista dalla legge una volta perfezionata la definizione agevolata e decorso il termine senza che le parti abbiano chiesto di trattare la causa. Un’istanza finalizzata solo a far dichiarare l’estinzione non è considerata una valida richiesta di trattazione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese per la parte soccombente, poiché il processo si chiude senza una decisione di merito.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19352 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19352 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 14/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 13749/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME
contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, avverso la sentenza COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA n. 1744/10/2019 depositata il 01/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 09/07/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 10/07/2025