Estinzione Processo Tributario: Come Funziona la Procedura Speciale
L’estinzione del processo tributario è un meccanismo che consente di chiudere una controversia con il Fisco in modo accelerato. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha applicato una specifica normativa che porta alla conclusione del giudizio per legge, senza necessità di un’udienza di discussione. Questo articolo analizza il caso, che vedeva contrapposti un’azienda del settore manifatturiero e l’Agenzia delle Entrate, per fare chiarezza su questa importante procedura.
Il Contesto Normativo: La Definizione Agevolata
Il legislatore ha introdotto delle norme specifiche, come l’art. 5 della Legge n. 130 del 2022 e l’art. 40 del D.L. n. 13 del 2023, per ridurre i tempi dei giudizi di legittimità in materia fiscale. Queste disposizioni prevedono la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di trasmettere un elenco di controversie per le quali è avvenuta una definizione agevolata. L’inserimento di un caso in tale elenco attiva una procedura speciale che può portare all’estinzione automatica del processo.
L’Estinzione del Processo Tributario nel Caso Specifico
Nel caso esaminato, la controversia era stata inclusa nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, documentando così la regolare definizione del contenzioso secondo le forme previste dalla legge. A seguito di questa comunicazione, la legge prevede un termine entro il quale le parti possono presentare un’istanza di trattazione se intendono proseguire il giudizio. Nel caso di specie, nessuna delle parti ha depositato tale istanza. L’assenza di un’azione volta a proseguire il contenzioso è stata l’elemento chiave che ha innescato l’estinzione.
La Decisione della Corte e la Gestione delle Spese
La Corte di Cassazione ha preso atto della situazione procedurale e ha agito di conseguenza. L’inerzia delle parti ha fatto scattare l’applicazione diretta della norma che prevede l’estinzione automatica. È importante notare che la legge salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ma questa facoltà non è stata esercitata.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base del decreto sono strettamente procedurali e si fondano su una constatazione oggettiva. La Corte ha rilevato che si sono verificate tutte le condizioni previste dalla legge per l’estinzione: l’inserimento della controversia nell’elenco di definizione, l’assenza di un diniego da parte del contribuente e, soprattutto, il mancato deposito di un’istanza di trattazione entro il termine perentorio. Non era necessaria un’ulteriore valutazione di merito, poiché il meccanismo estintivo opera ex lege (per effetto di legge) al verificarsi di questi presupposti. La Corte, quindi, non ha fatto altro che dare atto di una conseguenza giuridica già maturata.
Le Conclusioni
Il decreto offre un importante spunto di riflessione sulle procedure di definizione agevolata. Questa pronuncia conferma che l’estinzione del processo tributario rappresenta uno strumento efficace per deflazionare il contenzioso, ma richiede attenzione da parte dei contribuenti e dei loro difensori. L’inerzia processuale, in questo contesto, non è neutra ma equivale a un’accettazione della chiusura del giudizio. Sul fronte delle spese, la decisione segue il principio stabilito dalla normativa speciale: in caso di estinzione, ogni parte sostiene i costi che ha anticipato, senza alcuna condanna alla rifusione. Ciò significa che non c’è un vincitore o un vinto in termini di spese legali, ma una semplice neutralizzazione delle stesse.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario secondo questa normativa?
L’estinzione si verifica quando una controversia viene inclusa in un apposito elenco di definizione agevolata dall’Agenzia delle Entrate e, successivamente, nessuna delle parti presenta un’istanza per la trattazione del caso entro i termini di legge.
Cosa succede se nessuna delle parti chiede di proseguire il giudizio?
Se nessuna delle parti deposita un’istanza di trattazione, il processo si considera estinto automaticamente per legge. Il giudice si limita a dichiarare formalmente tale estinzione con un decreto.
Come vengono regolate le spese legali in caso di estinzione del processo?
In caso di estinzione del processo secondo questa procedura, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è previsto un provvedimento di condanna al pagamento delle spese a favore dell’altra parte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17523 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17523 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 7501/2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.568/06/2019 depositata il 10/07/2019, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Così deciso in Roma, il 11/06/2025