Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17523 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17523 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 7501/2020 R.G. proposto da:
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n.568/06/2019 depositata il 10/07/2019, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Così deciso in Roma, il 11/06/2025