Estinzione del Processo Tributario: Cosa Succede Senza Istanza di Trattazione?
L’estinzione del processo tributario rappresenta un meccanismo fondamentale per la gestione del contenzioso, specialmente alla luce delle recenti normative volte a snellire i tempi della giustizia. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette della mancata presentazione di un’istanza di trattazione quando una controversia viene inserita in elenchi speciali per la definizione agevolata. Analizziamo insieme la vicenda e le sue importanti implicazioni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza di secondo grado emessa dalla Commissione Tributaria. La controversia riguardava un atto impositivo notificato a una società e al suo socio. In seguito, la lite è stata inclusa in un elenco trasmesso dalla stessa Agenzia delle Entrate, in applicazione di una normativa specifica (d.l. n. 13 del 2023) finalizzata a favorire la chiusura dei giudizi di legittimità pendenti.
L’inserimento in tale elenco, secondo la legge, documenta la volontà di definire la controversia in modo agevolato. La normativa di riferimento (legge n. 130 del 2022) prevede una procedura chiara: una volta inserita la lite nell’elenco e in assenza di un diniego formale, le parti hanno un termine per presentare un’istanza di trattazione se intendono proseguire il giudizio nel merito.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Processo Tributario
La Corte di Cassazione ha preso atto che, entro il termine stabilito dalla legge, nessuna delle parti in causa – né l’Agenzia delle Entrate né la società contribuente – ha depositato la necessaria istanza di trattazione. È stato precisato che un’eventuale richiesta finalizzata unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione non sarebbe stata considerata valida ai fini della prosecuzione del giudizio.
Di conseguenza, applicando direttamente il dettato normativo (in particolare l’art. 5, comma 12, della legge n. 130 del 2022), la Corte ha dichiarato l’estinzione del processo tributario.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto è lineare e si fonda su un presupposto procedurale chiaro. La legge ha introdotto un meccanismo quasi automatico: l’inserimento della controversia nell’elenco per la definizione agevolata, unito all’inerzia delle parti, conduce direttamente all’estinzione. La Corte ha rilevato che si sono verificate tutte le condizioni previste:
1. Regolare definizione della controversia: L’inserimento nell’elenco speciale ne è la prova documentale.
2. Assenza di diniego: Non vi è stato alcun atto di diniego da parte dell’amministrazione.
3. Mancata istanza di trattazione: Nessuna delle parti ha manifestato l’interesse a proseguire il giudizio presentando l’apposita istanza entro i termini.
L’assenza di tale istanza è interpretata dalla legge come una tacita accettazione della chiusura del contenzioso. Pertanto, il processo si estingue di diritto. La Corte ha inoltre specificato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 citato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa decisione ribadisce l’importanza per le parti processuali di monitorare attentamente le scadenze e le procedure speciali introdotte dal legislatore per deflazionare il contenzioso. L’inerzia può avere conseguenze definitive sul processo. Le implicazioni pratiche sono significative:
* Chiusura del giudizio: Il processo si conclude senza una pronuncia sul merito della questione, cristallizzando di fatto la situazione definita in via agevolata.
* Gestione delle spese: Ciascuna parte sopporta i costi legali che ha sostenuto fino a quel momento. Non vi è una condanna alle spese a carico della parte soccombente, poiché non c’è un vincitore o un vinto.
* Residuale possibilità di udienza: Il decreto lascia aperta la porta prevista dall’art. 391, comma 3, del codice di procedura civile, che consente alle parti di richiedere la fissazione di un’udienza. Tuttavia, la regola generale in caso di silenzio è l’estinzione.
Cosa succede se una controversia tributaria viene inserita nell’elenco per la definizione agevolata e nessuna parte chiede la trattazione?
Il processo si estingue automaticamente. La legge interpreta la mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro i termini come una rinuncia a proseguire il giudizio nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo tributario con questa procedura?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna alle spese per una delle parti, ma ogni parte sostiene i propri costi.
L’estinzione del processo in questo modo è definitiva?
Il decreto chiarisce che il processo si estingue, ma resta salva la possibilità per le parti di avvalersi della facoltà di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17547 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17547 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 733/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dell’avvocato COGNOME NOMECOGNOME
avverso la SENTENZA della COMM. TRIBUTARIA II GRADO TRENTO n.53/01/2021 depositata il 11/06/2021, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione;
che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione);
che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 12/06/2025