Estinzione processo tributario: cosa accade con la definizione agevolata?
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia fiscale può concludersi. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico che chiarisce gli effetti dell’adesione alle procedure di definizione agevolata, come quelle introdotte dalla Legge n. 197 del 2022. Questo decreto offre spunti fondamentali per comprendere il meccanismo e le sue conseguenze, in particolare per quanto riguarda la gestione delle spese processuali.
I fatti del caso
Una società consortile aveva proposto ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. La controversia originava da un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. Durante il giudizio di legittimità, la società ha scelto di avvalersi della facoltà, concessa da una recente normativa, di definire in modo agevolato la lite pendente con il Fisco.
L’Agenzia delle Entrate, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n. 13 del 2023, ha trasmesso alla Corte un elenco delle controversie per le quali era stata perfezionata la definizione. In questo elenco era inclusa anche la pendenza relativa alla società ricorrente, a conferma del buon esito della procedura di sanatoria.
La normativa sulla definizione agevolata e l’estinzione del processo tributario
Il decreto della Cassazione si fonda sull’applicazione diretta di specifiche disposizioni di legge. In particolare, la Legge n. 197 del 2022 (commi 186 e seguenti) ha introdotto una sanatoria per le liti fiscali pendenti, consentendo ai contribuenti di chiuderle versando un importo forfettario.
Il meccanismo previsto è chiaro: l’inclusione della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla Corte attesta la regolarità della definizione. A questo punto, in assenza di un diniego formale, il comma 198 della stessa legge stabilisce che il processo si estingue automaticamente. La norma prevede, tuttavia, una clausola di salvaguardia: le parti hanno la possibilità di richiedere la fissazione di un’udienza per discutere eventuali contestazioni sull’estinzione.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione fornita, ha applicato in modo diretto e lineare il dettato normativo. I giudici hanno rilevato che l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate costituiva prova sufficiente della regolare definizione della lite. Questo fatto, unito all’assenza di un diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, ha integrato i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo tributario. La decisione, quindi, non entra nel merito della questione originaria, ma si limita a certificare la conclusione del giudizio per una causa estintiva sopravvenuta. Un punto cruciale affrontato dalla Corte riguarda le spese di lite. Applicando l’ultimo periodo del citato comma 198, i giudici hanno stabilito che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. In pratica, ciascuna parte sostiene i propri costi legali, senza alcuna condanna alla rifusione.
Le conclusioni
Il decreto analizzato conferma la natura automatica del meccanismo di estinzione del processo tributario in caso di adesione alle definizioni agevolate. Per i contribuenti e i professionisti, le implicazioni sono significative:
1. Certezza della procedura: L’inserimento nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate funge da conferma ufficiale della chiusura della pendenza.
2. Regolamentazione delle spese: La regola della compensazione delle spese legali è un elemento da considerare attentamente al momento di valutare l’opportunità di aderire a una sanatoria. Evita il rischio di una condanna alle spese, ma implica che i costi già sostenuti non verranno recuperati.
3. Deflazione del contenzioso: Queste norme sono espressamente dirette a ridurre il numero di giudizi pendenti, e la pronuncia della Cassazione ne rafforza l’efficacia, garantendo una rapida e definita conclusione dei processi interessati.
Quando si verifica l’estinzione del processo tributario per definizione agevolata?
L’estinzione si verifica quando il contribuente aderisce alla procedura di definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate conferma la regolarità della definizione inserendo la controversia in un apposito elenco trasmesso all’autorità giudiziaria, in assenza di un successivo diniego.
Cosa possono fare le parti se non sono d’accordo sull’estinzione del processo?
La legge prevede una clausola di salvaguardia che consente alle parti di chiedere la fissazione di un’udienza, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, per discutere le ragioni dell’eventuale opposizione all’estinzione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
In base alla normativa applicata nel caso di specie, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha sostenute e anticipate. Non è prevista una condanna al rimborso delle spese legali a favore della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18445 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18445 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 07/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 21998/2020 R.G. proposto da: NODO DI PALERMO RAGIONE_SOCIALE NDP RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.407/04/2020 depositata il 10/06/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, il 30/06/2025