Estinzione del Processo Tributario: Cosa Succede Dopo la Definizione Agevolata?
L’estinzione del processo tributario per definizione agevolata della lite rappresenta uno strumento cruciale per cittadini e imprese che desiderano chiudere un contenzioso con il Fisco. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha ribadito i meccanismi automatici di questa procedura, offrendo importanti chiarimenti sul suo funzionamento e sulle conseguenze in merito alle spese legali. Analizziamo insieme questo caso per capire come la legge facilita la risoluzione delle controversie fiscali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da una contribuente avverso un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. La controversia, dopo i primi gradi di giudizio, era giunta dinanzi alla Corte di Cassazione. Nel frattempo, la contribuente aveva approfittato delle disposizioni normative sulla definizione agevolata delle liti pendenti, previste dalla Legge n. 197 del 2022.
L’Agenzia delle Entrate, in osservanza della normativa, ha trasmesso alla Corte un elenco contenente le controversie per le quali era stata completata la procedura di definizione, includendo anche quella in esame. Tale comunicazione, aggiornata con un provvedimento successivo, attestava la regolare definizione della pendenza e l’assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria.
L’Estinzione del Processo Tributario Secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l’estinzione del processo tributario. La decisione si fonda sull’applicazione diretta del comma 198 dell’art. 1 della Legge n. 197 del 2022. Questa norma stabilisce che, una volta perfezionata la definizione agevolata e in assenza di un diniego, il processo si estingue automaticamente. La Corte ha sottolineato come l’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia costituisca prova della regolare definizione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni del decreto sono lineari e si basano su un’interpretazione letterale della normativa speciale. La Corte ha evidenziato i seguenti punti chiave:
1. Prova della Definizione: L’inserimento della lite nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate è considerato documento sufficiente a provare l’avvenuta e regolare definizione della controversia, come previsto dai commi 186 e seguenti della legge.
2. Assenza di Diniego: La normativa prevede un termine (comma 200) entro cui l’amministrazione può notificare un diniego. L’assenza di tale diniego allo stato degli atti consolida gli effetti della definizione agevolata.
3. Automatismo dell’Estinzione: Verificate queste condizioni, il giudice non può fare altro che dichiarare l’estinzione del processo. Viene fatta salva, tuttavia, la facoltà delle parti di richiedere la fissazione di un’udienza per discutere eventuali contestazioni, come previsto dal codice di procedura civile.
4. Regime delle Spese: In merito alle spese legali, la Corte ha applicato l’ultimo periodo del citato comma 198, il quale dispone che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una deroga al principio generale della soccombenza, giustificata dalla natura conciliativa della procedura.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questo decreto conferma la volontà del legislatore di semplificare la chiusura delle liti fiscali pendenti attraverso meccanismi automatici. Per i contribuenti, ciò significa che l’adesione corretta a una sanatoria, confermata dall’Agenzia, porta a una conclusione certa e rapida del contenzioso in ogni grado di giudizio. L’aspetto cruciale è la regola sulle spese legali: ciascuna parte sopporta i propri costi, un elemento da considerare attentamente quando si valuta l’opportunità di aderire a tali procedure. La decisione offre quindi un quadro chiaro e prevedibile per chi sceglie la via della definizione agevolata, rafforzando la fiducia in questi strumenti deflattivi del contenzioso.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata (sanatoria)?
Se il contribuente completa correttamente la procedura di definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate conferma la regolarità dell’adesione, il processo giudiziario in corso viene dichiarato estinto, ponendo fine alla controversia.
Chi deve provare che la definizione agevolata si è perfezionata?
Nel caso analizzato, è l’Agenzia delle Entrate stessa che, trasmettendo alla Corte l’elenco delle liti definite, fornisce la prova documentale del perfezionamento della procedura, come richiesto dalla legge.
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
La legge stabilisce una regola specifica: le spese del processo estinto per questa causa restano a carico della parte che le ha sostenute. Ciò significa che non c’è una condanna al pagamento delle spese legali a carico di una delle parti, e ognuno paga il proprio avvocato.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18747 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18747 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 23073/2021 R.G. proposto da: COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME
AGENZIA DELLE ENTRATE -D.P. CATANIA rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. CATANIA n. 05/971/2021 depositata il 01/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 08/07/2025
La Presidente Titolare