Estinzione Processo Tributario: La Definizione Agevolata Chiude la Causa
L’adesione alle procedure di estinzione del processo tributario, comunemente note come “pace fiscale”, rappresenta uno strumento fondamentale per cittadini e imprese per risolvere le liti pendenti con l’Amministrazione Finanziaria. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce i meccanismi procedurali e gli effetti di tale adesione, confermando che l’inserimento della controversia negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate è sufficiente per dichiarare la fine del contenzioso. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Una società immobiliare si trovava in contenzioso con l’Agenzia delle Entrate a seguito di un atto impositivo. La controversia era giunta fino al giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, dopo una precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Sfruttando le opportunità offerte dalla Legge n. 197 del 2022, la società ha deciso di aderire alla definizione agevolata per chiudere la pendenza con il Fisco.
La Normativa sulla Definizione Agevolata e l’Estinzione del Processo Tributario
La Legge n. 197 del 2022 ha introdotto una serie di misure per la definizione agevolata delle controversie tributarie. In particolare, l’articolo 1, ai commi 186 e seguenti, stabilisce le condizioni e le modalità per chiudere le liti pendenti con l’erario, inclusi i giudizi in Cassazione.
La Procedura per l’Estinzione del Processo Tributario
La normativa prevede che l’Agenzia delle Entrate trasmetta alla Corte di Cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione agevolata. L’inserimento in questo elenco, unito all’assenza di un provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia stessa, funge da prova della regolarizzazione della posizione del contribuente.
Il comma 198 del medesimo articolo stabilisce chiaramente la conseguenza: il processo si estingue. Viene fatta salva la possibilità per le parti di chiedere una fissazione d’udienza in caso di contestazioni, ma in assenza di ciò, la chiusura è automatica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte, prendendo atto della documentazione prodotta, ha applicato direttamente la normativa. Ha rilevato che la controversia in esame era stata inclusa nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate e che, allo stato attuale, non risultava alcun diniego alla definizione agevolata. Di conseguenza, il presupposto per l’estinzione del processo tributario era pienamente soddisfatto.
La Gestione delle Spese Processuali
Un aspetto rilevante della decisione riguarda le spese legali. La legge (specificamente l’ultimo periodo del comma 198) dispone che, in caso di estinzione per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che non vi è una condanna al pagamento delle spese della controparte; ciascuno sostiene i propri costi.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è lineare e si fonda su un’applicazione diretta della legge speciale. La Corte ha ritenuto che l’inserimento nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate costituisca un atto che documenta la regolare definizione della controversia. Questo meccanismo, previsto dal legislatore, ha lo scopo di semplificare e accelerare la chiusura dei contenziosi, evitando ulteriori attività processuali una volta che il contribuente ha manifestato la volontà di aderire alla “pace fiscale” e l’Amministrazione non ha sollevato obiezioni.
La ratio della norma è quella di deflazionare il contenzioso tributario, e la procedura di estinzione automatica è lo strumento principale per raggiungere tale obiettivo.
Conclusioni
La decisione in commento conferma l’efficacia delle procedure di definizione agevolata come strumento per porre fine ai contenziosi tributari. Per i contribuenti, essa rappresenta una chiara indicazione che l’adesione a tali meccanismi, se correttamente eseguita, porta a una rapida e certa conclusione del processo, senza il rischio di essere condannati al pagamento delle spese legali della controparte. La pronuncia ribadisce la centralità degli elenchi trasmessi dall’Agenzia delle Entrate come prova decisiva per l’estinzione del processo tributario, semplificando l’iter e garantendo certezza del diritto.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata prevista dalla legge (in questo caso, la L. 197/2022) e la controversia viene inserita negli elenchi dell’Agenzia delle Entrate senza che vi sia un diniego, il processo si estingue automaticamente.
Come si dimostra l’avvenuta definizione della controversia?
L’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate, in assenza di un successivo provvedimento di diniego, costituisce la prova della regolare definizione della lite.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
In caso di estinzione del processo per adesione a una definizione agevolata come quella prevista dalla L. 197/2022, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate. Non c’è una condanna alle spese per la parte soccombente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17269 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17269 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 26/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 24120/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’ avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME COGNOME
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.679/06/2021 depositata il 19/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023 e dall’aggiornamento datato 05.06.25 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Così deciso in Roma, il 09/06/2025