Estinzione del Processo Tributario: Quando la Definizione Agevolata Chiude la Partita
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una lite tra contribuente e Fisco può concludersi. Spesso, ciò avviene non con una sentenza che stabilisce chi ha torto o ragione, ma attraverso strumenti deflattivi del contenzioso, come la definizione agevolata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questa procedura funzioni nella pratica, chiudendo definitivamente una controversia che durava da anni.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine da alcuni avvisi di accertamento notificati a un contribuente. L’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’articolo 38 del DPR n. 600/1973, aveva rideterminato il reddito del soggetto per le annualità 2007 e 2008, contestando una maggiore imposta dovuta.
Il contribuente, ritenendo infondate le pretese dell’Amministrazione finanziaria, aveva impugnato gli atti. Tuttavia, le sue ragioni non avevano trovato accoglimento nei primi due gradi di giudizio. La questione era quindi approdata dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado della giustizia civile.
La Svolta: L’Adesione alla Sanatoria e le Sue Conseguenze sull’Estinzione del Processo Tributario
Mentre la causa era pendente davanti ai giudici di legittimità, si è verificato un evento decisivo. Il contribuente ha aderito a una procedura di “definizione agevolata”, prevista da una specifica normativa (d.l. n. 118 del 2019), versando quanto dovuto per chiudere la pendenza con il Fisco.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate, in qualità di controricorrente, ha depositato un’istanza presso la Corte, chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio. La base giuridica di tale richiesta risiede in un’altra norma fondamentale in materia, l’articolo 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Questa disposizione stabilisce un meccanismo automatico: se le parti aderiscono a una definizione agevolata e non presentano un’istanza di trattazione della causa entro un termine specifico (in questo caso, il 31 dicembre 2020), il processo si estingue.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta, basando la sua decisione sull’applicazione diretta della legge. I giudici hanno constatato che, a fronte della documentazione prodotta, nessuna delle parti aveva manifestato la volontà di proseguire il giudizio entro il termine perentorio stabilito. Inoltre, non risultava alcun diniego della definizione agevolata da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il meccanismo previsto dal legislatore è chiaro: l’adesione alla sanatoria, unita al silenzio delle parti sulla prosecuzione del giudizio, comporta l’automatica estinzione del processo tributario. Un aspetto rilevante della decisione riguarda le spese legali. La stessa norma prevede che, in caso di estinzione per questa causa, le spese di lite relative al ricorso in Cassazione restino a carico della parte che le ha anticipate. In altre parole, ciascuna parte paga i propri avvocati, senza alcuna condanna per la parte soccombente, poiché di fatto non c’è un vincitore né un vinto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo per ridurre il contenzioso tributario. Per il contribuente, rappresenta la possibilità di chiudere una pendenza incerta con un costo definito, evitando i rischi e i tempi lunghi di un processo. Per l’Amministrazione finanziaria, consente di incassare somme in tempi rapidi e di alleggerire il carico di lavoro degli uffici e dei tribunali.
Dal punto di vista pratico, la decisione sottolinea l’importanza per i legali e i consulenti di monitorare attentamente i termini procedurali legati a queste sanatorie. La mancata presentazione di un’istanza di trattazione entro la scadenza ha un effetto tombale sul giudizio, portando alla sua estinzione automatica, come voluto dal legislatore per incentivare la chiusura delle liti pendenti.
Per quale motivo il processo è stato dichiarato estinto?
Il processo è stato dichiarato estinto perché il contribuente ha aderito a una definizione agevolata della lite e, successivamente, nessuna delle parti ha depositato un’istanza per la prosecuzione del giudizio entro il termine del 31 dicembre 2020, come previsto dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
In base alla normativa applicata dalla Corte, le spese di lite relative al ricorso restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte sostiene i costi del proprio difensore, senza alcuna condanna al rimborso delle spese della controparte.
Qual era l’oggetto originario della controversia?
La controversia era nata da alcuni avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito del contribuente per gli anni 2007 e 2008, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 600/1973.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1405 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5003/2016 R.G. proposto da:
LA COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CPLGPP64B14G273Y) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1689/2015 depositata il 14/07/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME COGNOME ricorreva avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5 del DPR n. 600/1973, il reddito del contribuente per gli anni 2007 e 2008.
Le ragioni del contribuente non trovavano conforto nei gradi di merito.
Avverso la sentenza della CTR della Puglia indicata in epigrafe ha proposto ricorso il contribuente con cinque motivi e l’Amministrazione ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va rilevato che in data 29/11/2023 il controricorrente ha depositato istanza con cui, premesso di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 6, del d.l. n.118 del 2019 e di avere versato la prima rata, nonché le ulteriori sinora maturate, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
A fronte della documentazione versata in atti dal contribuente, entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018, n é risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato.
1.1. Pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n.119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art.6 del d.l. n.119 del 2018 le spese di lite relative a tale ricorso restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il processo estinto. Così deciso in Roma, il 15/12/2023.