Estinzione Processo Tributario: Come l’Accordo tra Fisco e Contribuente Annulla la Causa
L’estinzione del processo tributario a seguito di un accordo è una procedura sempre più rilevante, specialmente alla luce delle recenti normative sulla ‘tregua fiscale’. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la definizione agevolata di una controversia possa portare alla chiusura definitiva di un contenzioso, anche quando questo è giunto al massimo grado di giudizio. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un contribuente contro un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate. Dopo un giudizio presso la Commissione Tributaria Regionale, la questione era approdata dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, mentre il processo era in corso, le parti hanno colto l’opportunità offerta dalla legge n. 197/2022, nota come legge di bilancio 2023, per risolvere la disputa in via extragiudiziale.
Le parti hanno stipulato un accordo transattivo, avvalendosi della cosiddetta ‘definizione agevolata delle controversie tributarie’. Il contribuente ha quindi provveduto al pagamento degli importi concordati, depositando la relativa quietanza come prova dell’avvenuta transazione.
L’Impatto della Definizione Agevolata sull’Estinzione del Processo Tributario
La normativa sulla definizione agevolata (art. 1, commi 186-205, L. 197/2022) prevede specificamente che, una volta perfezionato l’accordo e pagate le somme, il processo pendente venga dichiarato estinto. Nel caso di specie, il contribuente ha presentato la documentazione attestante l’accordo e il pagamento, e l’Agenzia delle Entrate non ha sollevato obiezioni o dinieghi.
Questa procedura semplificata è stata introdotta dal legislatore per deflazionare il contenzioso tributario, offrendo un percorso alternativo alla sentenza per risolvere le liti tra Fisco e cittadini. La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione, ha applicato direttamente la norma, senza entrare nel merito della questione originaria.
La Questione delle Spese Legali nel Processo Estinto
Un punto cruciale in ogni chiusura di processo riguarda la ripartizione delle spese legali. Chi paga i costi sostenuti fino a quel momento? La legge sulla definizione agevolata fornisce una risposta precisa anche a questa domanda.
Il comma 198 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 stabilisce che, in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di una deroga al principio generale della soccombenza, secondo cui è la parte perdente a dover rimborsare le spese legali alla parte vincitrice. In questo scenario, invece, non essendoci né un vincitore né un vinto, ogni parte sopporta i propri costi.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un’applicazione diretta e puntuale della normativa speciale. I giudici hanno verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l’estinzione del processo tributario: l’esistenza di un accordo transattivo valido e il deposito della prova del pagamento. Verificata l’assenza di un diniego da parte dell’amministrazione finanziaria, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare estinto il processo. La decisione sulle spese legali è anch’essa una conseguenza diretta del dettato normativo, che prevede espressamente la compensazione delle spese in questi casi specifici.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questo decreto conferma la piena operatività degli strumenti di definizione agevolata come meccanismo di chiusura dei contenziosi tributari pendenti a ogni livello, inclusa la Cassazione. Per i contribuenti e i professionisti, ciò significa che la via della transazione non solo è percorribile, ma porta a conseguenze certe e predefinite dalla legge, sia per quanto riguarda la chiusura del caso sia per la gestione delle spese legali. La regola sulla compensazione delle spese incentiva ulteriormente il ricorso a tali strumenti, eliminando l’incertezza legata a una possibile condanna al pagamento delle spese della controparte in caso di esito sfavorevole del giudizio.
Cosa succede a un processo tributario in Cassazione se le parti raggiungono un accordo?
Il processo viene dichiarato estinto. La Corte, una volta ricevuta la prova dell’accordo e del pagamento delle somme dovute, emette un decreto che chiude formalmente il contenzioso senza decidere nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per definizione agevolata?
Le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Secondo la normativa specifica (legge n. 197/2022), non si applica il principio della soccombenza e ogni parte sostiene i propri costi.
È sufficiente l’accordo tra le parti per considerare chiuso il processo?
No, non è sufficiente. È necessario che la parte interessata depositi in giudizio la documentazione che attesta l’accordo e l’avvenuto pagamento. Successivamente, è indispensabile un provvedimento formale del giudice che dichiari l’estinzione del processo.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17956 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 17956 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 02/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 4061/2017 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 2560/03/2016 depositata il 29/06/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.
Visto l’accordo transattivo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, con il quale si evince la definizione delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 1, commi 213 -218, legge n. 197/2022;
Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata con relativa quietanza di pagamento degli importi dovuti e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della legge n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del già menzionato comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 17/06/2025