Estinzione processo Rottamazione-Ter: Come Funziona?
L’adesione a procedure di definizione agevolata, come la “Rottamazione-Ter”, può avere conseguenze dirette sui contenziosi tributari in corso. Un recente decreto della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto fondamentale: l’estinzione del processo Rottamazione-Ter avviene automaticamente se nessuna delle parti si attiva per chiederne la prosecuzione entro i termini stabiliti dalla legge. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le dinamiche e le implicazioni pratiche per i contribuenti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un contribuente contro un atto impositivo emesso da un Comune. Durante il giudizio pendente in Cassazione, il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata, la cosiddetta “Rottamazione-Ter”, per i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2017.
Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’avvenuto pagamento di tutte le rate previste dal piano di rateizzazione, completando così con successo la procedura di definizione agevolata. A questo punto, il procedimento giudiziario è entrato in una fase di stallo, in attesa delle mosse successive delle parti.
La Decisione della Corte: L’Estinzione del Processo
La Corte di Cassazione, preso atto del completamento della procedura di rottamazione, ha rilevato un fatto decisivo: entro il termine del 31 dicembre 2020, né il contribuente né il Comune avevano presentato un’istanza per la trattazione della causa. La normativa di riferimento, in particolare l’articolo 6, comma 13, del D.L. n. 119 del 2018, prevede che in assenza di tale istanza, il processo si estingue di diritto. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione del decreto si fonda interamente sull’applicazione letterale della norma che disciplina gli effetti della rottamazione sui giudizi pendenti. La legge stabilisce un meccanismo automatico: se il contribuente aderisce alla definizione agevolata e nessuna delle parti manifesta interesse a proseguire il giudizio entro un termine perentorio, il processo si conclude senza una decisione nel merito.
La Corte ha specificato che un’eventuale istanza finalizzata unicamente a ottenere una declaratoria di estinzione non sarebbe stata sufficiente a interrompere questo meccanismo. Era necessaria una vera e propria richiesta di fissazione dell’udienza per la trattazione della causa. L’inattività delle parti è stata interpretata come una rinuncia implicita a proseguire la lite, data l’avvenuta definizione del debito in via amministrativa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa decisione sottolinea un’importante implicazione pratica per i contribuenti e i loro legali. L’adesione a una sanatoria fiscale non solo risolve il debito, ma può anche determinare la fine del contenzioso in modo automatico. È cruciale essere consapevoli dei termini procedurali imposti dalla legge. La mancata presentazione di un’istanza di trattazione entro la data stabilita porta all’estinzione del processo, con la conseguenza che le spese legali già sostenute restano a carico di chi le ha anticipate. Pertanto, una volta definita la pendenza con il fisco, le parti devono valutare attentamente se sussiste ancora un interesse a ottenere una pronuncia giudiziale e, in caso contrario, lasciare che il processo si estingua naturalmente per decorrenza dei termini.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente completa la “Rottamazione-Ter”?
Se il contribuente completa i pagamenti della definizione agevolata e nessuna delle parti (né il contribuente né l’ente impositore) presenta un’istanza per la trattazione della causa entro il termine previsto dalla legge, il processo si dichiara estinto automaticamente.
Chi deve attivarsi per evitare l’estinzione del processo dopo la definizione agevolata?
Secondo il decreto, una qualsiasi delle parti coinvolte nel giudizio deve presentare un’istanza formale per la trattazione della causa per impedirne l’estinzione. La semplice inattività porta alla chiusura del procedimento.
Come vengono ripartite le spese legali in caso di estinzione del processo per Rottamazione-Ter?
La normativa specifica, come ribadito nel decreto, che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alle spese a carico della controparte.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18611 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18611 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 08/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 14489/2019 R.G. proposto da POSITANO IOLANDA, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
contro
COMUNE DI BARI, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia n. 3165/05/2018 depositata il 30/10/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.
Vist o il deposito della domanda di definizione agevolata (c.d. ‘Rottamazione -Ter’) dei carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 3, comma 1, D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018 affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2017;
rilevata la risposta ricevuta in data 30/06/2025, in seguito all’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, con il quale si evince il pagamento delle singole rate a completamento dell’istanza di rateizzazione protocollo n. 277271 del 03/12/2018;
rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’alt. 391 cod. proc. civ;
che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 01/07/2025