Estinzione del processo: quando non si paga il doppio contributo unificato
La rinuncia a un ricorso per Cassazione è una decisione strategica che può portare all’estinzione del processo, evitando così una pronuncia sul merito della questione. Ma quali sono le conseguenze economiche di questa scelta? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto cruciale: la rinuncia, se accettata, non comporta il pagamento del raddoppio del contributo unificato. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso: da un ricorso tributario alla rinuncia
Una società contribuente aveva impugnato davanti alla Corte di Cassazione una sentenza della Commissione Tributaria Regionale relativa alla Tassa per l’Igiene Ambientale (TIA) del 2004, contestando l’applicazione del tributo a superfici destinate a magazzini e autorimesse. La società controparte si era costituita in giudizio con un controricorso, chiedendo che l’impugnazione venisse dichiarata inammissibile o rigettata.
Tuttavia, prima che la Corte potesse decidere nel merito, le parti hanno raggiunto un punto di svolta: la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, proponendo la compensazione delle spese legali. La controricorrente ha formalmente accettato la rinuncia e la proposta di compensazione.
La Decisione della Cassazione e l’estinzione del processo
Di fronte a questo scenario, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti. In applicazione dell’articolo 391 del codice di procedura civile, che disciplina appunto la rinuncia al ricorso, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del processo.
Questo significa che il procedimento si è chiuso definitivamente senza una decisione sulla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Coerentemente con l’accordo tra le parti, la Corte ha anche disposto la totale compensazione delle spese di giudizio: ogni parte, quindi, ha sostenuto i costi dei propri legali.
Le Motivazioni: la natura sanzionatoria del contributo raddoppiato
Il punto giuridicamente più rilevante dell’ordinanza riguarda l’esclusione del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, il cosiddetto “raddoppio”. Questa misura, introdotta dalla Legge n. 228 del 2012 (art. 1, comma 17), modifica l’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 e prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione poi respinta integralmente, o dichiarata inammissibile o improcedibile, debba pagare un importo pari a quello già versato per il contributo unificato.
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato: questa norma ha una natura eccezionale e sanzionatoria. Il suo scopo è scoraggiare le impugnazioni pretestuose o dilatorie. Proprio per questa sua natura punitiva, non può essere applicata in via analogica o estensiva a casi non espressamente previsti. L’estinzione del processo per rinuncia non rientra tra le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità. Di conseguenza, in questo caso, non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo.
Conclusioni: implicazioni pratiche della rinuncia al ricorso
L’ordinanza in esame conferma un’importante garanzia per chi decide di porre fine a una controversia in Cassazione. La rinuncia al ricorso, se concordata con la controparte, rappresenta una via d’uscita “pulita” dal processo, che non solo evita il rischio di una condanna nel merito e alle spese, ma mette anche al riparo dalla sanzione del raddoppio del contributo unificato. Questa chiarezza è fondamentale per avvocati e assistiti nel ponderare i costi e i benefici della prosecuzione di un giudizio di legittimità, incentivando soluzioni conciliative che portano a una più rapida definizione delle liti.
Se rinuncio a un ricorso in Cassazione con l’accordo della controparte, il processo si chiude?
Sì, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo. La Corte prende atto della volontà delle parti e dichiara la chiusura anticipata del procedimento.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è una misura di carattere sanzionatorio prevista solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. L’estinzione del processo per rinuncia non rientra in queste ipotesi, pertanto non fa scattare l’obbligo di pagamento.
Cosa significa ‘compensazione delle spese’ in caso di estinzione del processo?
Significa che le parti si sono accordate affinché ognuna sostenga le proprie spese legali. In questo caso, la ricorrente e la controricorrente hanno proposto e accettato questa soluzione, e la Corte si è limitata a ratificare il loro accordo, senza condannare nessuna delle due al rimborso delle spese legali dell’altra.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24261 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24261 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14240/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME NOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME ANNUNZIATA RITA (CNCNNZ62R58C351O)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia n. 4537/2018 depositata il 22/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi (TIA anno 2004 su superfici per magazzini ed autorimesse);
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE che chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
Ragioni della decisione
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso a spese compensate, con accettazione della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del processo per rinuncia, con la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell’accettazione della rinuncia così come proposta.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 12/02/2025 .