Estinzione del processo tributario: il caso dell’annullamento in autotutela
L’estinzione del processo tributario rappresenta una delle modalità con cui una controversia tra contribuente e Fisco può concludersi senza una decisione nel merito. Ciò accade quando vengono meno i presupposti stessi del contendere. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra un caso emblematico in cui l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo da parte dell’ente locale ha portato proprio a questa conclusione, con l’accordo delle parti sulla gestione delle spese legali.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per l’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativo all’anno 2011, emesso da un Comune nei confronti di una società agricola cooperativa. L’ente locale contestava la qualifica di ruralità di alcuni immobili, ritenendo dovuta l’imposta.
La società contribuente si opponeva e la controversia giungeva fino alla Commissione Tributaria Regionale, che emetteva una sentenza favorevole alla società. Il Comune, non accettando la decisione, proponeva ricorso per cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
La svolta: l’annullamento in autotutela e l’estinzione del processo tributario
Durante il giudizio in Cassazione, si è verificato un evento decisivo. Il Comune ricorrente, riesaminando la propria posizione, ha deciso di procedere all’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento, ovvero l’atto che aveva dato origine all’intera lite giudiziaria.
L’annullamento in autotutela è un potere che la Pubblica Amministrazione può esercitare per rimuovere un proprio atto riconosciuto come illegittimo, senza attendere l’intervento di un giudice.
In seguito a questa iniziativa, il Comune ha depositato una richiesta di estinzione del giudizio. La società contribuente ha accettato l’annullamento e, contestualmente, ha concordato con l’ente sulla compensazione delle spese legali per l’intero giudizio. Questo accordo è stato fondamentale per la rapida chiusura della vicenda.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione, presa visione della richiesta congiunta delle parti, ha applicato il principio della cessata materia del contendere. Le motivazioni della Corte sono state concise e dirette: venuto meno l’atto impositivo, ovvero l’oggetto della controversia, non vi era più alcun interesse per le parti a ottenere una pronuncia nel merito. L’annullamento in autotutela ha, di fatto, risolto la questione alla radice, soddisfacendo la pretesa originaria del contribuente. Di conseguenza, il processo non aveva più ragione di proseguire. La richiesta concorde di compensare le spese ha ulteriormente semplificato la decisione, permettendo alla Corte di dichiarare formalmente l’estinzione del giudizio e disporre che ciascuna parte si facesse carico dei propri costi legali.
Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia l’importanza e l’efficacia dell’istituto dell’autotutela amministrativa come strumento per deflazionare il contenzioso tributario. La capacità dell’ente impositore di riconoscere un proprio errore e di correggerlo autonomamente non solo evita i costi e le lungaggini di un processo, ma rappresenta anche un atto di buona amministrazione. Per i contribuenti, questa vicenda sottolinea come il dialogo con l’ente possa portare a soluzioni extragiudiziali anche quando una causa è già pendente. L’accordo sulla compensazione delle spese, inoltre, dimostra come una soluzione pragmatica possa essere preferibile a una battaglia legale dall’esito incerto, specialmente in gradi di giudizio avanzati.
Cosa succede se un ente pubblico annulla un atto fiscale mentre è in corso un processo?
Se l’ente pubblico annulla in autotutela l’atto fiscale impugnato, viene meno l’oggetto stesso della controversia. Di conseguenza, il processo può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, ponendo fine alla lite.
Perché il giudizio è stato dichiarato estinto in questo caso?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché il Comune ha annullato l’avviso di accertamento e la società contribuente ha accettato tale annullamento. Essendo venuto meno l’atto contestato, non c’era più una questione su cui la Corte dovesse decidere.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per accordo tra le parti?
In questo specifico caso, le parti hanno concordato sulla compensazione delle spese. La Corte ha recepito tale accordo e ha disposto che ciascuna parte sostenesse i propri costi legali per l’intero giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31690 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2738/2021 R.G. proposto da : COMUNE DI COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOMECODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LOMBARDIA n. 1156/2020 depositata il 19/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
ricorre per cassazione avverso la decisione indicata in epigrafe il Comune di Marmirolo, con due motivi di ricorso concernente avviso accertamento Ici 2011 su immobili di cui si assumeva qualifica di ruralità;
resiste con controricorso la contribuente che chiede il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Comune ricorrente ha depositato richiesta di estinzione per avvenuto annullamento in autotutela dell’atto impositivo , con l’accettazione, al fine della compensazione delle spese, da parte della contribuente società.
Conseguentemente, deve dichiararsi estinto il giudizio, per cessata materia del contendere, con la compensazione delle spese, come richiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26/11/2024 .