Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21693 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21693 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8677/2017 R.G., proposto DA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘) , con sede in Genova, in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL e EMAIL ), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Lecco, in persona del l’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:
EMAIL );
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE
TARSU TIA TARES ACCERTAMENTO TRANSAZIONE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 9 febbraio 2017, n. 451/13/2017, notificata il 13 marzo 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 giugno 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
La ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘) ha proposto ricorso sulla base di sette motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 9 febbraio 2017, n. 451/13/2017, notificata il 13 marzo 2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 370 del 7 ottobre 2014 da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie nell’interesse del Comune di Segrate (MI), nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , per la TARSU relativa a ll’anno 2009 nella misura di € 158.403,33 , con riferimento all’o cc upazione di un’area appartenente alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ per una superficie di mq. 46.533, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 15 ottobre 2015, n. 8132/05/2015, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario con l’esclusione della superficie adibita ad uffici per l’estensione di mq. 308 – nel senso di confermare l’avviso di accertamento con
l’ esclusione della superficie ricadente nel Comune di Pioltello (MI) per l’estensione di mq. 5.742.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo avverso la medesima sentenza.
In corso di causa, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio per consentire la definizione transattiva della controversia.
Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale o, in subordine, per l’accoglimento dell’istanza congiunta di rinvio.
In prossimità dell’adunanza camerale, dopo ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo, le parti hanno depositato istanza congiunta per la dichiarazione d ell’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in conseguenza della rinuncia ai rispettivi ricorsi con contestuale accettazione, essendosi addivenuti ad una definizione transattiva della controversia ( nell’ambito di un accordo riguardante la TARSU relativa agli anni dal 2004 al 2012).
CONSIDERATO CHE
Le rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale sono rituali perché sono intervenute prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), sono state sottoscritte dai difensori muniti di procura speciale, sono state accettate e sottoscritte dai difensori delle controparti (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.). Pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per le reciproche rinunce ai ricorsi.
S tante l’accettazione dell e reciproche rinunce, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.).
5. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per rinunce ai ricorsi e compensa le spese giudiziali.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 giugno