Estinzione del Procedimento di Correzione: Cosa Succede se si Rinuncia?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito le conseguenze processuali della rinuncia a un’istanza di correzione di errore materiale. Il caso in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere il meccanismo dell’estinzione del procedimento di correzione e le sue implicazioni, specialmente in materia di spese legali. La decisione sottolinea come la volontà della parte ricorrente di abbandonare la propria richiesta sia determinante per la chiusura del giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un contenzioso tributario. Un avvocato, a seguito di una decisione a lui sfavorevole da parte della Commissione Tributaria Regionale, aveva proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte, con una prima ordinanza, aveva respinto il suo ricorso.
Ritenendo che tale ordinanza contenesse alcuni errori materiali, il legale aveva avviato un nuovo procedimento, presentando un’istanza specifica per la loro correzione ai sensi dell’art. 391-bis del codice di procedura civile. Tuttavia, prima che la Corte potesse decidere nel merito dell’istanza, lo stesso avvocato ha depositato un atto di rinuncia, manifestando la volontà di non proseguire con la richiesta di correzione.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Procedimento di Correzione
Preso atto della rinuncia formalizzata dal ricorrente, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del procedimento di correzione. Questo significa che il giudizio finalizzato a correggere la precedente ordinanza si è concluso senza una decisione sul merito della richiesta. Di conseguenza, l’ordinanza originale, oggetto della richiesta di correzione, rimane valida ed efficace nella sua forma iniziale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base della decisione della Corte è lineare e fondata su un principio cardine del diritto processuale: la volontà della parte. L’atto di rinuncia del ricorrente ha privato il procedimento del suo oggetto, rendendo superflua ogni ulteriore attività istruttoria o decisionale. La Corte ha semplicemente recepito la volontà della parte che aveva dato avvio al giudizio.
Un aspetto di particolare interesse riguarda la questione delle spese legali. La Corte ha specificato che, data la mancata costituzione in giudizio della parte resistente (l’Amministrazione Finanziaria), non era necessario adottare alcuna statuizione sulle spese. In altre parole, non essendosi la controparte difesa attivamente in questa fase, non vi erano costi da rimborsare. Questo dettaglio ha reso irrilevante, nel caso specifico, una più ampia questione sulla liquidazione delle spese che era stata rimessa alle Sezioni Unite con un’altra ordinanza, poiché qui mancava il presupposto stesso per una condanna alle spese.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono chiare e dirette. La rinuncia a un’istanza di correzione di errore materiale comporta l’immediata estinzione del relativo procedimento. L’effetto pratico è che il provvedimento che si intendeva correggere resta immutato. Inoltre, se la controparte non si è costituita nel giudizio di correzione, la parte rinunciante non subirà, di norma, una condanna al pagamento delle spese legali, poiché non vi è una parte vittoriosa da rimborsare per l’attività difensiva svolta.
Cosa accade se una parte rinuncia a un’istanza per la correzione di un’ordinanza?
Il procedimento viene dichiarato estinto. La richiesta di correzione non viene esaminata nel merito e l’ordinanza originale rimane invariata.
Viene sempre emessa una condanna alle spese legali in caso di estinzione del procedimento?
No. Nel caso specifico, poiché la parte resistente non si era costituita nel giudizio di correzione, la Corte non ha emesso alcuna statuizione sulle spese.
La rinuncia all’istanza di correzione modifica gli effetti del provvedimento originale?
No, la rinuncia pone fine solo al procedimento di correzione. Il provvedimento giudiziario originale, per il quale era stata chiesta la correzione, conserva piena validità ed efficacia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22447 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso ex art. 391bis c.p.c. iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da
AVV_NOTAIO, difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- per la correzione dell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 18831/2023 depositata il 4 luglio 2023
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 20 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che:
-con ricorso depositato in data 21 febbraio 2024, l’AVV_NOTAIO aveva chiesto la correzione di alcuni errori materiali asseritamente contenuti nell’ordinanza n. 18831/2023 del 4 luglio 2023 pronunciata da questa Corte a definizione del procedimento iscritto al n. 6754/2018 R.G., con la quale era stato respinto il ricorso per cassazione da lui proposto avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 7627/20/2017 del 18 settembre 2017;
-con successivo atto depositato il 5 aprile 2024, il ricorrente ha rinunciato all’istanza, onde il presente procedimento deve essere dichiarato estinto;
-in difetto di costituzione della parte destinataria dell’istanza, non deve, in ogni caso, adottarsi alcuna statuizione in ordine alle spese, sicchè non assume rilievo, nella fattispecie in esame, la questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 27681/2023;
P.Q.M.
dichiara estinto il presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione