Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17519 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17519 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14389 -20 18 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME COGNOME (pec: EMAIL ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio del medesimo;
– ricorrente –
contro
NOME NOME e NOME NOME in qualità di eredi di NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL ed elettivamente
Oggetto:
rinuncia estinzione per
domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1574/01/2017 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 8 novembre 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 maggio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di avvisi di iscrizione ipotecaria riguardanti diversi tributi relativi all’anno di imposta 2005 emessi nei confronti di NOME COGNOME. La CTP accoglieva il ricorso della società contribuente. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR respingeva l’appello principale dell’ente riscossore osservando che solo la sentenza passata in giudicato consentiva l’applicazione dell’art. 2935 cod. civ. sicché, in mancanza di giudicato, il termine prescrizionale era quello quinquennale. Accoglieva , invece, l’appello incidentale proposto dalla parte contribuente sostenendo che la CTP aveva erroneamente fatto riferimento a cartelle di pagamento non indicate nel ricorso e in relazione alle stesse aveva rigettato «le richieste mai presentate in ricorso», compensando per tale ragione le spese processuali.
Avverso tale statuizione l ‘ Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui hanno replicato con controricorso gli eredi del contribuente, medio tempore deceduto.
Con atto del 7 febbraio 202 4 l’agente della riscossione ha depositato atto di rinuncia agli atti del presente giudizio con richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere per avere proceduto all’annullamento delle cartelle di pagamento impugnate. L’atto è corredato dalla contestuale accettazione della rinuncia da parte dei contribuenti. In data 7 aprile 2025 è stata depositata una
nota a firma congiunta dei difensori delle parti con cui si chiede a questa Corte di prendere atto dell’intervenuta rinuncia agli atti e di disporre quanto necessario per la conclusione della causa.
Considerato che:
Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso avanzata dall’Agenzia delle entrate Riscossione con atto del 7 febbraio 2024, a spese compensate, sottoscritta per accettazione dalla parte controricorrente.
Premesso che la rinuncia è tempestiva, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., sino alla data dell’adunanza camerale, nella specie fissata al 15 maggio 2025 (Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182), deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia da parte della ricorrente, con compensazione delle spese processuali.
L’esito del giudizio rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso proposti dall’agente della riscossione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025