Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8961 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Oggetto: Tributi – Ricorso avverso provvedimento di estinzione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13118/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE , quale incorporante RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, giusta procure speciali in calce al controricorso;
-controricorrenti –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente
domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 964/01/16, depositata il 13 aprile 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 964/01/16 del 13/04/2016 la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) dichiarava l’estinzione del giudizio di appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE) avverso la sentenza n. 179/01/08 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Reggio Emilia (di seguito CTP), la quale aveva accolto i 29 ricorsi riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (anche quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di altrettanti avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2000-2005.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli atti impositivi erano stati emessi in ragione della ritenuta indeducibilità dei costi sostenuti per l’assistenza gestionale coordinata da parte della controllante RAGIONE_SOCIALE
1.2. La CTR ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio in ragione della ritenuta cessazione della materia del contendere, conseguente alla definizione RAGIONE_SOCIALE liti ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 111.
Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), e RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resistevano con un RAGIONE_SOCIALE controricorso; resisteva con separato controricorso anche RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, depositando, altresì, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che non è stato proposto ricorso per cassazione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, presente in giudizio solo quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE
1.1. Peraltro, trattandosi di posizioni chiaramente scindibili, ciascuna legata a specifici avvisi di accertamento oggetto di originaria separata impugnazione, non sussiste un litisconsorzio necessario, nemmeno sotto il profilo processuale (Cass. n. 10528 del 28/04/2017; Cass. n. 8790 del 29/03/2019), sicché non occorre disporre l’integrazione del contraddittorio.
Con il primo motivo di ricorso NOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’ar t. 112 cod. proc. civ., sussistendo, da un lato, un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oltre che un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo e, dall’altro, un ‘omessa pronuncia con riferimento agli avvisi di accertamento non oggetto di definizione.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Sotto il primo profilo, al di là di alcune imperfezioni terminologiche, la motivazione della sentenza impugnata è sufficientemente chiar a: la CTR ha ritenuto che l’intero contenzioso (cfr., in particolare, i paragrafi 2 e 2.2. della motivazione; e anche il
paragrafo 2.1. fa riferimento all’intera sentenza di primo grado) sia stato definito tra le parti ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 e ha, pertanto, dichiarato l’estinzione del giudizio. Conseguentemente non può ritenersi la sussistenza di alcun contrasto tra motivazione e dispositivo.
2.3. Tale essendo la statuizione del giudice di appello, neppure può ritenersi l’omessa pronuncia lamentata da RAGIONE_SOCIALE in relazione a taluni avvisi di accertamento (segnatamente quelli non oggetto di definizione), atteso che il giudice di appello si è pronunciato sull’intera controversia .
Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato l’integrale estinzione del giudizio invece della sua estinzione parziale, limitata ai soli avvisi di accertamento effettivamente definiti.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. La CTR ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio non tenendo conto che la richiesta congiunta RAGIONE_SOCIALE parti a seguito di definizione agevolata -come ampiamente dimostrato con la documentazione riprodotta nell’ambito del ricorso per cassazione ai fini del rispetto del principio di autosufficienza -riguardava unicamente dieci avvisi di accertamento (in particolare, le sole posizioni di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE) e non anche gli altri diciannove atti impositivi per cui era causa.
3.3. Ne consegue che il giudice di appello non avrebbe potuto dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio, dovendo decidere la causa nel merito con riferimento alle posizioni RAGIONE_SOCIALE altre parti.
3.4. Si noti che, trattandosi di una questione oggetto di controversia, la stessa -diversamente da quanto sostenuto da RAGIONE_SOCIALE -non integra un errore di fatto per il quale si sarebbe potuto procedere a revocatoria; né il ricorso è carente di
autosufficienza, in quanto il motivo accolto censura, con la dovuta specificità, l’unica statuizione del giudice di appello.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma l’8 novembre 2023 .