Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30539 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
Oggetto: Tributi accisa sull’energia elettrica -2018-2019 Estinzione ex lege 197/22
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 12686 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al
contro
ricorso
dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto n. 1335/01/2022, depositata in data 17 novembre 2022, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 409/04/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova che, previa riunione, aveva accolto- limitatamente alle sanzioni irrogate- i ricorsi proposti dalla suddetta società avverso : 1) gli avvisi di pagamento con i quali l’RAGIONE_SOCIALE -accertato l’omesso versamento del conguaglio a debito 2018 e di rate di acconto per i mesi 2018-20192020, relative alle accise sull’energia elettrica aveva recuperato l’imposta, l’indennità di mora e gli interessi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA); 2) i provvedimenti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative ex art. 13 del d.lgs. n. 471/97.
2 .Resiste con controricorso la società contribuente rappresentando l’avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg. della legge n. 197/2022.
In data 17.9.2024, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, stante la regolarità della procedura di definizione della lite.
CONSIDERATO CHE
1.C on l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per avere la CTR confermato l’illegittimità degli impugnati atti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni ritenendo non cumulabili l’indennità di mora (e gli interessi) ex art.3, comma 4, del TUA, con la sanzione amministrativa ex art. 13 cit. sebbene, in caso di omesso o ritardato pagamento fossero dovuti entrambi, rivestendo, anche alla luce del comma 4 bis dell’art. 3 cit. (nel testo modificato dal d.l. Fiscale n. 193/2016), l’indennità di mora carattere risarcitorio forfettario e la sanzione amministrativa carattere afflittivo ;
2.La società contribuente ha depositato contestualmente al controricorso, istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 e seg. della legge n. 197/2022.
In data 17.9.2024, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che, con nota del 19.6.2024, la DT III- Veneto e RAGIONE_SOCIALE Venezia- NOME – RAGIONE_SOCIALE Generali -Sezione legale, aveva comunicato la regolarità della procedura di definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186 e seg . della legge n. 197/2022.
Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
5.Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, in data 8.10.2024