Estinzione Lite Tributaria: La Cassazione Chiarisce la Sorte delle Spese Legali
L’estinzione lite tributaria è un meccanismo che consente di chiudere anticipatamente una controversia tra contribuente e Fisco. Con un recente decreto, la Corte di Cassazione è intervenuta per definire un aspetto cruciale di questa procedura: la ripartizione delle spese legali. La decisione si basa sull’applicazione di una normativa speciale, offrendo importanti spunti pratici per aziende e professionisti.
I Fatti del Caso
Una società si trovava in contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. La disputa, nata da un atto impositivo, era giunta fino all’ultimo grado di giudizio, il ricorso per Cassazione, a seguito di una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale.
In pendenza del giudizio di legittimità, l’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, ha presentato un’istanza per dichiarare l’estinzione del processo. La richiesta era fondata sul fatto che la lite era stata definita ai sensi della Legge n. 197/2022, una normativa che ha introdotto una serie di misure per la definizione agevolata delle controversie tributarie.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Estinzione Lite Tributaria
La Corte Suprema ha accolto la richiesta e, con un decreto, ha dichiarato formalmente l’estinzione lite tributaria. La decisione non entra nel merito della questione originaria, ma si limita a prendere atto della cessazione della materia del contendere a seguito dell’avvenuta definizione agevolata, come comunicato dalla stessa Agenzia delle Entrate.
La Corte ha inoltre precisato due aspetti fondamentali conseguenti alla dichiarazione di estinzione:
1. Le parti conservano la facoltà di richiedere la fissazione di un’udienza, secondo quanto previsto dal Codice di procedura civile.
2. Le spese del processo estinto non seguono il principio della soccombenza, ma restano a carico della parte che le ha anticipate.
Le Motivazioni: Applicazione Diretta della Norma Speciale
Il cuore del decreto risiede nell’applicazione dell’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197/2022. Questa disposizione regola specificamente le conseguenze processuali della definizione agevolata delle liti pendenti.
La norma stabilisce che, una volta perfezionata la definizione, il processo si estingue automaticamente. La parte cruciale, richiamata dalla Cassazione, è l’ultimo periodo dello stesso comma, il quale dispone che “le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.
Si tratta di una deroga esplicita al principio generale (sancito dall’art. 91 del codice di procedura civile) secondo cui le spese legali sono di norma addebitate alla parte che perde la causa (principio della soccombenza). In questo caso, il legislatore ha previsto una sorta di “compensazione per legge” delle spese, stabilendo che ciascuna parte si faccia carico dei propri costi, indipendentemente dall’esito che avrebbe potuto avere il giudizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per i Contribuenti
La pronuncia della Cassazione conferma un punto fondamentale per chi decide di aderire a una definizione agevolata delle liti tributarie. L’estinzione lite tributaria tramite questi strumenti comporta un regime specifico per le spese legali.
L’implicazione pratica più rilevante è che il contribuente, pur ottenendo la chiusura della controversia, non potrà richiedere il rimborso delle spese legali sostenute, anche se avesse avuto buone probabilità di vincere la causa. Allo stesso modo, non rischierà di essere condannato a pagare le spese dell’Agenzia delle Entrate. Questa regola fornisce certezza sui costi e rappresenta un elemento da considerare attentamente al momento di valutare l’opportunità di aderire a una sanatoria fiscale. Il decreto ribadisce che la volontà del legislatore è quella di incentivare la chiusura delle liti pendenti, stabilendo un regime forfettario e semplificato anche per la gestione delle spese processuali.
Cosa succede a un processo tributario in Cassazione se le parti raggiungono un accordo tramite una definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. La Corte di Cassazione prende atto della cessazione della materia del contendere a seguito della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che la lite è stata regolarmente definita secondo la normativa speciale (in questo caso, la L. n. 197/2022).
Chi paga le spese legali in caso di estinzione lite tributaria per definizione agevolata?
Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che ogni parte (contribuente e Agenzia delle Entrate) paga i propri avvocati e i costi sostenuti, senza che vi sia una condanna al rimborso a carico della parte soccombente, come avviene di solito.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti hanno ancora qualche possibilità di discutere la causa?
Sì, il decreto specifica che è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione di un’udienza ai sensi dell’art. 391, terzo comma, del codice di procedura civile, per discutere aspetti legati alla procedura di estinzione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22737 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22737 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 06/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 2923/2020 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME e COGNOME NOME
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Marche n.802/02/2018 depositata il 10/12/2018, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186 -203, L. n. 197/2022;
che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ;
che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO
Roma, 29/07/2025