Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8308 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8308 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/03/2025
Avviso di accertamento -Redditometro e sintetico -IRPEF ed altro 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13263/2017 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME nonché domiciliata presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME con studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 6356/2016, depositata il 1° dicembre 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. T9B01PE00585, in relazione all’anno di imposta 2008, con il quale veniva rettificato il reddito ai fini IRPEF,
oltre interessi e sanzioni ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in forza del possesso di beni indice e segnatamente possesso di beni mobili (autovettura Range Rover) ed immobili e la stipula di contratti di assicurazione.
Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva l’Agenzia delle Entrate che chiedeva la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE di Milano, con sentenza n. 2044/2015 accoglieva il ricorso avendo ritenuto plausibile le giustificazioni offerte e cioè che il marito, iscritto all’AIRE ed esercente attività lavorativa all’estero, era titolare del conto corrente bancario attraverso il quale avvenivano gli acquisti e che lo stesso alimentava con continui versamenti provenienti dall’estero.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Lombardia; la contribuente si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 6356/2016, depositata il 1° dicembre 2016, la C.t.r. accoglieva l’appello.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo, così rubricato «vizio di motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha valutato il fatto provato dell’acquisto da parte del marito del bene indice di maggior valore con conseguente riduzione sottosoglia di un quarto dell’accertamento.
1.2. Con il secondo motivo, così rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nella versione applicabile all’anno 2008) ed artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ, (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)», la contribuente lamenta l’ error in iudicando , nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., nel ricostruire il reddito, non ha tenuto conto della mancanza dello scostamento di un quarto.
1.3. Con il terzo motivo, così rubricato «nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)», la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., ha argomentato con una motivazione apparente inidonea a far comprendere il reale significato della sentenza di accoglimento dell’accertamento.
1.4. Con il quarto motivo, così rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma del d.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 2697, 2727, 2729, nonché D.M. 19 novembre 1992, (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)», la contribuente lamenta l’ error in iudicando , nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., nel ricostruire il reddito non ha applicato correttamente il regime delle prove.
Va premesso che in data 28 gennaio 2025, la contribuente ha depositato memoria con la quale ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2 -ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima, con la prescrizione del versamento della somma di € 18.275,00 in 10 rate nonché le quietanze di versamento delle rate medesime.
2.1. Orbene, vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così decisa in Roma il 7 febbraio 2025.
Il Presidente Dott. NOME COGNOME