Estinzione Lite Tributaria: Il Potere della Definizione Agevolata
L’estinzione lite tributaria rappresenta una via d’uscita strategica per i contenziosi fiscali. Attraverso strumenti come la definizione agevolata, i contribuenti possono chiudere definitivamente una controversia con l’Amministrazione Finanziaria, evitando le incertezze e i costi di un lungo processo. Un’ordinanza della Corte di Cassazione illustra perfettamente come questa scelta possa rivelarsi decisiva, prevalendo sulle stesse questioni di merito del ricorso.
I Fatti di Causa: Un Contenzioso su Sanzioni e Interessi
Il caso nasce dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento da parte di un contribuente. Quest’ultimo sosteneva di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento originaria e, in ogni caso, che il credito per sanzioni e interessi fosse ormai caduto in prescrizione quinquennale.
Tuttavia, sia la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) avevano respinto le sue ragioni. Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, il contribuente insisteva sulla violazione di legge relativa alla prescrizione, sperando di ottenere l’annullamento degli atti.
La Svolta: L’Adesione alla Definizione Agevolata
Mentre il giudizio di legittimità era in corso, si è verificato un evento che ha cambiato completamente le sorti del processo. La difesa del contribuente ha presentato una nota con cui comunicava di aver aderito alla ‘definizione agevolata delle liti pendenti’, un istituto introdotto dalla Legge di Bilancio (L. 197/2022).
Insieme alla domanda, è stata prodotta la certificazione dell’avvenuto pagamento della somma dovuta in un’unica soluzione. Questa mossa ha spostato il focus del giudizio dalla questione della prescrizione all’effetto diretto della procedura di sanatoria.
Le Motivazioni della Corte: L’Applicazione della Legge Speciale sull’Estinzione Lite Tributaria
La Corte di Cassazione non è entrata nel merito del motivo di ricorso. In altre parole, non ha stabilito se il credito fosse prescritto o meno. La sua attenzione si è concentrata esclusivamente sugli effetti dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata.
Citando espressamente le norme della L. 197/2022 (in particolare i commi 197 e 198 dell’art. 1), i giudici hanno rilevato che il perfezionamento della procedura di definizione agevolata comporta, per legge, l’estinzione lite tributaria. Di conseguenza, il processo non aveva più ragione di proseguire e doveva essere dichiarato estinto. Coerentemente con la natura transattiva della procedura, la Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali, lasciando che ogni parte sostenesse i propri costi legali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Definizione Agevolata
Questa ordinanza offre un importante spunto pratico. Dimostra che le normative sulla definizione agevolata non sono semplici opzioni, ma strumenti giuridici potenti in grado di terminare un contenzioso a prescindere dal suo stato e dalle ragioni di merito. Per il contribuente, la scelta di aderire alla sanatoria si è rivelata più vantaggiosa che attendere una decisione finale sull’eccezione di prescrizione, eliminando ogni rischio di soccombenza.
La decisione sottolinea come, in materia fiscale, una valutazione strategica delle opportunità offerte dal legislatore possa portare a una risoluzione certa e definitiva del problema, concretizzando un perfetto esempio di estinzione lite tributaria per cessata materia del contendere.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Il processo viene dichiarato estinto. La legge che istituisce la definizione agevolata prevede che il perfezionamento della procedura, con il relativo pagamento, ponga fine alla lite pendente, indipendentemente dal suo stato.
La Corte di Cassazione ha deciso se il credito dell’Agenzia delle Entrate era prescritto?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. L’adesione del contribuente alla definizione agevolata ha reso superfluo esaminare il motivo del ricorso, portando direttamente all’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
In questo caso, la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese. Ciò significa che ogni parte (contribuente e Agenzia delle Entrate) ha sostenuto i propri costi legali, una soluzione frequente quando il processo si chiude per accordo o sanatoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7388 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28613/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 3540/2022 depositata il 22/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente COGNOME NOME proponeva ricorso avanti la CTP di Catania avverso un’intimazione di pagamento emessa nei suoi confronti ai sensi dell’art. 50 D.P.R. n. 602/1973, chiedendo disporsene l’annullamento unitamente alla sottesa cartella di pagamento, a suo dire mai notificata.
La CTP ha rigettato il ricorso. Non miglior sorte ha assistito l’appello del contribuente, del pari respinto.
Il ricorso del contribuente è affidato ad un solo motivo. Resiste l’Agenzia con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. e dell’art 20, co. 3, D.Lgs 472/1997, in relazione all’art 360 comma 1 n. 3 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza sotto il profilo della violazione di legge per non avere la Commissione Tributaria Regionale accolto la censura di prescrizione quinquennale del credito portato da sanzioni ed interessi.
Con nota del 6 settembre 2023, la difesa del ricorrente ha documentato la presentazione di domanda di definizione della lite pendente ai sensi del’art 1 commi 168 202 della L. 197/2022, producendo contestualmente certificazione dell’eseguito versamento della somma dovuta per la definizione agevolata in unica soluzione.
Ne deriva ai sensi dell’art 1, commi 197 e 198, della L. 197/2022 la declaratoria di estinzione del presente giudizio, con compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 14/09/2023.