Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14149 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
Avv. Acc. IRPEF 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20676/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME e NOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO sito in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 926/06/2017, depositata in data 7 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF relativo all’anno d’imposta 2009.
RAGIONE_SOCIALE provvedeva ad accertare sinteticamente il maggior reddito del detto contribuente, ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla base del riscontro della disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva.
Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 7529/12/2015, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo i maggiori imponibili accertati dall’ufficio.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, proponendo, altresì, appello incidentale per la parte in cui era soccombente.
Con sentenza n. 926/06/2017, depositata in data 7 marzo 2017, la C.t.r. adita rigettava entrambi gli appelli proposti, confermando quanto statuito in primo grado.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a un motivo. Il contribuente resiste con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma quarto e ss., del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto sufficiente a superare le risultanze del redditometro la circostanza che il contribuente avrebbe dimostrato il possesso di disponibilità economiche sufficienti a giustificare il maggior reddito
sinteticamente accertato, senza provare l’effettivo impiego di quelle somme per le spese attenzionate dall’ufficio.
Va premesso che, in data 1° febbraio 2024, il contribuente ha depositato istanza di definizione della pendenza tributaria ai sensi dell’art. 1, commi 186 – 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concerne le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data del 1° gennaio 2023). Inoltre, ai sensi del comma 194 dell’art. 1 della citata legge, ha documentato l’integrale pagamento del dovuto nonché l’invio telematico della citata istanza al Sistema Informativo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, instando per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In conclusione, ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con spese a carico di chi le ha anticipate.
Si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2024.
Il Presidente NOME COGNOME