Estinzione Lite Fiscale: Come la Definizione Agevolata Chiude i Processi in Cassazione
L’adesione a una sanatoria fiscale può rappresentare la chiave per porre fine a un lungo contenzioso con il Fisco. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha confermato come la estinzione lite fiscale sia una conseguenza diretta della scelta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, anche quando il processo è giunto al suo grado più alto. Questo caso offre spunti pratici fondamentali per aziende e professionisti.
I Fatti del Caso: un Contenzioso sull’IVA
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a un consorzio cooperativo sociale da parte dell’Amministrazione Finanziaria, con cui si contestava il mancato versamento dell’IVA per l’anno 2010. Il contribuente aveva impugnato l’atto, ottenendo ragione sia in primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale, sia in appello, davanti alla Commissione Tributaria Regionale.
Nonostante le due sentenze favorevoli al consorzio, l’Amministrazione Finanziaria ha deciso di proseguire la battaglia legale, presentando ricorso per cassazione.
La Svolta: L’Adesione alla Sanatoria Fiscale
Mentre il giudizio era pendente dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuta una nuova normativa (Legge n. 197/2022) che ha introdotto una definizione agevolata per le liti pendenti. Cogliendo questa opportunità, il consorzio ha aderito alla procedura, versando le somme richieste e presentando alla Corte di Cassazione un’istanza per l’estinzione del giudizio, corredata dalla documentazione che provava i pagamenti effettuati.
La Decisione della Corte e l’Estinzione Lite Fiscale
La Corte di Cassazione, esaminata la richiesta e la documentazione prodotta dal contribuente, ha accolto l’istanza. Ha dichiarato l’estinzione dell’intero processo, ponendo fine in modo definitivo alla controversia. La decisione sottolinea l’efficacia dello strumento della definizione agevolata come meccanismo per chiudere le pendenze fiscali in qualsiasi stato e grado del giudizio.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda sul dettato normativo. I giudici hanno verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 1, comma 198, della Legge n. 197/2022. Questa norma prevede espressamente la possibilità di estinguere il giudizio in caso di adesione alla definizione agevolata, anche a seguito del semplice versamento della prima rata delle somme dovute. Poiché il consorzio aveva adempiuto a questi obblighi, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare cessata la materia del contendere. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che ciascuna parte dovesse farsi carico delle proprie, disponendone di fatto la compensazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: le sanatorie fiscali sono strumenti potenti a disposizione del contribuente per ottenere la chiusura tombale dei contenziosi. L’esito del caso dimostra che l’adesione a tali procedure prevale sulla continuazione del processo, anche quando questo si trova al vaglio della Cassazione. Per i contribuenti, ciò significa poter contare su una via d’uscita certa dalle controversie, a patto di seguire scrupolosamente la procedura prevista dalla legge, presentando la domanda e la prova dei versamenti all’autorità giudiziaria competente.
È possibile richiedere l’estinzione di un processo in Cassazione se si aderisce a una definizione agevolata delle liti pendenti?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, con il relativo pagamento delle somme dovute, costituisce presupposto per l’estinzione del giudizio anche se pendente in sede di legittimità.
Cosa deve fare il contribuente per ottenere l’estinzione del giudizio dopo aver aderito alla sanatoria?
Il contribuente deve presentare un’istanza di estinzione al giudice e depositare la documentazione che comprova l’avvenuta adesione e i versamenti effettuati, come previsto dalla normativa sulla definizione agevolata.
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, chi paga le spese legali?
Nell’ordinanza esaminata, la Corte di Cassazione ha stabilito che le spese legali devono rimanere a carico della parte che le ha anticipate, procedendo di fatto a una compensazione delle stesse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6063 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8877/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA n. 1140/2018 depositata il 27/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La CTP di Chieti ha accolto il ricorso proposto dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero di IVA per il 2010.
L’appello erariale è stato respinto dalla CTR dell’Abruzzo con la sentenza in epigrafe.
Avverso questa sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Nelle more la contribuente ha aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti ex art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022 e, in data 28.1.2023, ha chiesto l’estinzione del giudizio depositando documentazione comprovante i versamenti effettuati.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022 per l’estinzione del giudizio contemplata anche in caso di versamento della prima rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute.
Le spese devono porsi a carico di chi le ha anticipate.
p.q.m.
estingue il processo spese a carico di chi le ha anticipate. . Così deciso in Roma il 17.1.2024