Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30532 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
Oggetto: Tributi accisa sul gas naturale2019-
Estinzione ex lege 197/2022
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 4932 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria n. 28/02/2023, depositata, in data 4 gennaio 2023, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 206/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso: 1) l’avviso di pagamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato, per il 2019, l’indennità di mora e gli interessi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, per tardivo pagamento dell’accisa sul gas naturale; 2) l’atto di irrogazione della sanzione pari al 30% dell’impost a ex art. 13 del d.lgs. n. 471/97.
In punto di diritto, per quanto di interesse, il giudice di appello ha confermato l’annullamento degli atti impositivi ritenendo non fossero cumulabili, in caso di ritardato pagamento dell’accisa sul gas naturale, l’indennità di mora (e gli interessi), ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, con la sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471/97 stante la natura sanzionatoria dell’indennità, alla luce dei principi di specialità, uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, della misura fiss a e non proporzionata all’inadempimento, della ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre imposte e del carattere progressivo della limitazione che arrivava fino al blocco del deposito fiscale.
3 .E’ rimasta intimata la società contribuente.
In data 1° luglio 2024, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato ex art. 372 c.p.c. due ‘ determine perfezionamento RAGIONE_SOCIALE ‘ n. 16619 e n. 16620.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA) per avere la CTR ritenuto n on cumulabili l’indennità di mora (e gli interessi) ex art.3, comma 4, del TUA, con la sanzione amministrativa ex art. 13 cit. , sebbene in caso di omesso o ritardato pagamento fossero dovuti entrambi, rivestendo l’indennità di mora carattere risarcitorio forfettario e la sanzione amministrativa carattere afflittivo e speciale preventivo. In particolare, ad avviso della ricorrente, l’indennità di mora aveva una funzione risarcitoria non sovrapponibile a quella svolta dagli interessi in quanto mentre questi ultimi, parametrati al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali ex art. 79 TULD, costituivano soltanto ‘il costo’ per l’illegittimo utilizzo dell’agevolazione del pagamento differito, di cui l’operatore, anche se non richiesta, si era comunque avvalso, l’indennità di mora era finalizzata a risarcire il danno da ritardo provocato allo Stato. Era, dunque, pienamente giustificato il fatto che chi non versava le accise, oltre ad essere sanzionato con l’art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, dovesse corrispondere, anche in aggiunta agli interessi, una indennità che era commisurata al danno sofferto dal Fisco per non aver potuto contare sui tempi e sul volume programmato di risorse previste. Peraltro, dal punto di vista letterale, era opportuno evidenziare che l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, intitolato «Accertamento, liquidazione e pagamento» era inserito nel Capo I rubricato «Disposizioni Generali» e non nel Capo IV che era la sezione dedicata alle «Sanzioni». Ancora, gli interventi successivi (il comma 4bis dell’art. 3 cit. e l’art. 131 del d.l. n. 34/2020) avevano confermato l’applicazione cumulativa di indennità di mora e sanzioni. Non era, altresì, configurabile, ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE, una violazione dei principi di uguaglianza e proporzionalità per essere il tardivo pagamento RAGIONE_SOCIALE accise sanzionato in modo più gravoso rispetto alle altre imposte, in quanto riconoscere la natura sanzionatoria dell’indennità di mora avrebbe implicato come forma risarcitoria
per il ritardo unicamente la voce di ‘costo’ per l’illegittimo utilizzo dell’agevolazione del pagamento differito, inidoneo, essendo previsto in misura obbiettivamente minima, ad assumere le caratteristiche di un rimedio finalizzato all’integrale riparazione del danno; peraltro, non si configurava un tra ttamento ingiustificatamente diverso in quanto, a differenza di quanto previsto per i diritti doganali, nel TUA veniva differenziata l’entità del tasso in relazione alla gravità del ritardo (inferiore o superiore a cinque giorni) cui si aggiungeva la previsione, per il maggior ritardo, di una sanzione ‘inibitoria’. Né, infine, il richiamato principio di specialità poteva portare ad escludere la cumulabilità RAGIONE_SOCIALE due misure, avuto riguardo al loro differente atteggiarsi in relazione al medesimo evento di danno prodotto dal ritardo, la sanzione ex art. 13 cit. in veste affittiva e l’indennità di mora in funzione reintegrativa del patrimonio leso ;
In data 1° luglio 2024, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato ex art. 372 c.p.c. due ‘ determine perfezionamento RAGIONE_SOCIALE ‘ n. 16619 e n. 16620, rappresentando la regolarità RAGIONE_SOCIALE domande di definizione agevolata presentate ai sensi dell’art. 1, comma 186 della legge n. 197/2022 relativamente al l’avviso di pagamento in questione con versamento della prima rata e all’ atto di irrogazione della sanzione con indicazione dell’importo da versare pari a ‘0’;
3.A i sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, ent ro il 10 ottobre 2023, ‘ presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ‘ e, in tal caso, ‘ il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione . Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate’;
4.Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è
impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200); ‘Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200’ (comma 201);
5.P ertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio;
6.Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate;
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, in data 8.10.2024