Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33220 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33220 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3263/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, con gli avvocati NOME COGNOME e NOME, nel domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, INDIRIZZO e presso l’indirizzo PEC : EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro – legale rappresentante p.t.;
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria regionale per la Lombardia -Milano n. 3108/32/2014 pronunciata il 09 aprile 2014 e depositata l’ 11 giugno 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
In data 10 luglio 2011 il contribuente NOME COGNOME era attinto da due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2006 e 2007, con ricostruzione del maggior reddito e ripresa a tassazione con metodo sintetico (redditometro) in ragione RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di beni -indice di maggior capacità contributiva.
Avversati gi atti impositivi, le ragioni del contribuente erano apprezzate dal giudice di prossimità che annullava integralmente la ripresa a tassazione, mentre sull’appello erariale il collegio di secondo grado rideterminava il quantum dovuto. Donde spicca ricorso la parte contribuente, affidandosi ad unico mezzo.
Resiste il patrono erariale con controricorso per la sola RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO
La parte ricorrente ha rappresentato di aver definito la lite ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, l. n. 133/2022 , mentre la difesa erariale ha dato atto del regolare pagamento da parte del contribuente di quanto dovuto a tal fine in relazione a ciascun avviso di accertamento oggetto di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 , l. n. 133/2022. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/10/2023.