Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8847 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10122/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in
persona del legale rappresentante NOME COGNOME, difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
–
intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5470/1/2017, depositata il 25 settembre 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorsi, controricorsi) quanto segue.
L’RAGIONE_SOCIALE di Napoli notificò alla RAGIONE_SOCIALE avviso di irregolarità nel versamento dell’Iva per l’anno di imposta 2012 per euro 3.741.527,00 oltre a sanzioni ed interessi. A questa seguì la cartella di pagamento relativa al medesimo anno 2012 per imposta, sanzioni, interessi per complessivi euro 5.536.933,39.
Nello stesso periodo L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Milano notificò alla RAGIONE_SOCIALE avviso di irregolarità nel versamento IVA per euro 5.159.034,00 oltre a sanzioni ed interessi cui è seguita la cartella di pagamento relativa al medesimo anno di imposta 2012, oltre sanzioni ed interessi per euro 7.644.589, 16.
LRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE avviso di irregolarità nel versamento dell’iva per euro 1.465,482,00 oltre sanzioni e interessi; a questa ha fatto seguito la cartella di pagamento (relativa al medesimo periodo di imposta per IVA, oltre sanzioni, interessi ed aggi per euro 2.177.392,68.
La società impugnò gli atti indicati e la Commissione tributaria provinciale di Roma, dichiarò non dovute le somme a titolo di
interessi e sanzioni condannando l’RAGIONE_SOCIALE alle spese del giudizio.
Avverso tale decisione presentò appello l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma lo stesso venne respinto affermando che la cooperativa aveva omesso di effettuare il versamento IVA, in forza del comportamento della RAGIONE_SOCIALE. che a sua volta non aveva pagato le prestazioni dovute, al fine di preservare la continuità aziendale e gli elevatissimi livelli occupazionali presenti sul territorio in ragione di 6.947 unità.
In buona sostanza venne escluso qualunque comportamento intenzionale della cooperativa ed anzi venne ritenuta sussistere un’ipotesi di forza maggiore.
Avverso tale decisione propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo, per ritenuta violazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 anche in combinato disposto con gli artt. 2697 c. e con l’art. 115 c.p.c. Resiste con controricorso la società contribuente.
RILEVATO CHE
Nelle more della definizione del presente procedimento, è stata presentata istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018.
Successivamente, con memoria ex 380bis c.p.c., per quanto di interesse nel presente giudizio, e è stata data prova dell’avvenuto versamento della prima rata, così come prescritto dalla norma.
RAGIONE_SOCIALE ha infatti definito, con dichiarazione del 14 febbraio 2019, il carico fiscale di cui alla cartella 9720150129458207 ed ha provveduto ai pagamenti dovuti mancando solo l’ultima rata del 30 novembre 2023 (doc. 2).
Sicché è stato chiesto in questa sede di dichiararsi estinto il giudizio.
Ne consegue la non necessità di riprodurre in questa sede le singole doglianze proposte.
3.L’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo. Deve infatti ribadirsi che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dall’articolo 46, primo comma, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione RAGIONE_SOCIALE pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
In conclusione deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Deve escludersi, infine, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato atteso che in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nella fattispecie al vaglio di questa Corte in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; da ultimo Cass. n. 19071 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, i l’8 novembre 2023