Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33530 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33530 Anno 2023
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3284/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende ex lege ;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 965/2019 depositata il 10/06/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22 giugno 2023, e successivamente in riconvocazione il 7 novembre 2023, dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
l’RAGIONE_SOCIALE ha impugnato innanzi a questa Corte, sulla base di un unico motivo, la sentenza n. 965/08/2019, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in data 10/06/2019 e non notificata, sentenza in forza della quale, in riforma della sentenza di primo grado, erano stati annullati due avvisi di liquidazione (nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO) in materia di registro, anno 2012;
il contribuente NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
successivamente il COGNOME, con atto pervenuto alla cancelleria nel giugno 2023, premesso di essersi avvalso della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti di cui alla Legge n. 197/2022 e di aver effettuato il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate previste da tale definizione, ha fatto istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
CONSIDERATO CHE
dagli atti allegati alla memoria in data 7 giugno 2023, risulta che NOME COGNOME ha provveduto alla presentazione della domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti ed al versamento degli importi dovuti, come da documentazione allegata (vedasi domande di definizione agevolata relative ad entrambi gli avvisi di liquidazione, attestazione di avvenuta presentazione telematica della predetta; attestazione di pagamento rata tramite modello F24);
come accertato dal Collegio la sentenza pronunciata riguarda atti impositivi contemplati nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. in l. 21 aprile 2023, n. 41, espressamente diretto
alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;
l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione;
pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., va dichiarata l’estinzione del processo;
ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data