Estinzione Giudizio Tributario: Pagamento Integrale e Rinuncia Formale Sono Indispensabili
La possibilità di chiudere le pendenze con il fisco attraverso la definizione agevolata è uno strumento importante per i contribuenti. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la sola adesione non garantisce l’automatica estinzione del giudizio tributario in corso. Vediamo nel dettaglio i principi affermati dai giudici e quali sono i passaggi obbligatori per il contribuente.
I Fatti del Caso: Una Richiesta di Estinzione
Un contribuente, coinvolto in un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, presentava ricorso in Cassazione. In prossimità dell’udienza, depositava una memoria con la quale chiedeva che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, e quindi l’estinzione del giudizio, affermando di aver definito la controversia ai sensi della normativa sulla cosiddetta ‘rottamazione’ (art. 6 d.l. n. 193/2016).
L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, si opponeva alla richiesta, sostenendo che non vi fosse prova del completo pagamento di quanto dovuto e che, in ogni caso, la cartella oggetto di rottamazione non copriva l’intero debito scaturito dalla sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte sull’Estinzione Giudizio Tributario
La Suprema Corte, con l’ordinanza interlocutoria in commento, non ha accolto la richiesta del contribuente, ma ha rinviato la causa a nuovo ruolo, stabilendo due principi fondamentali per poter ottenere l’estinzione del giudizio tributario a seguito di definizione agevolata.
La Sola Domanda di Definizione non Basta
Il primo punto chiarito dalla Corte è che la presentazione del modulo di richiesta per la definizione agevolata non costituisce una rinuncia definitiva al ricorso. Tale atto rappresenta unicamente un ‘impegno a rinunciare’.
Perché la rinuncia sia processualmente valida ed efficace, il contribuente deve depositare un atto specifico e formale di rinuncia al ricorso, nel quale venga esplicitamente richiamata l’adesione alla procedura di rottamazione. In assenza di questo atto, non si può avere né una rinuncia effettiva né, di conseguenza, la dichiarazione di estinzione del giudizio.
La Necessità del Pagamento Integrale
Il secondo principio, ancora più rilevante, riguarda il momento in cui si può chiedere l’estinzione. Citando un suo recente precedente (ordinanza n. 24479/2024), la Corte ha ribadito che, in presenza di una definizione agevolata, l’estinzione del giudizio può essere richiesta solo dopo l’integrale pagamento di tutte le rate previste dal piano.
Non è sufficiente aver aderito alla procedura o aver iniziato a pagare; è necessario fornire la prova del completo saldo del debito. Solo a quel punto la controversia può considerarsi effettivamente definita e il processo estinto.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di garantire la certezza dei rapporti giuridici. La semplice domanda di rottamazione è un atto unilaterale del contribuente che manifesta una volontà, ma non estingue l’obbligazione tributaria fino al suo completo adempimento. Permettere l’estinzione del giudizio prima del saldo finale esporrebbe l’Amministrazione Finanziaria al rischio di non poter più recuperare le somme in caso di inadempimento successivo del contribuente. La rinuncia formale e la prova del pagamento integrale sono, quindi, requisiti sostanziali e non mere formalità, posti a tutela dell’effettiva conclusione della controversia e della riscossione del credito erariale.
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza fornisce indicazioni operative cruciali per contribuenti e professionisti. Per ottenere l’estinzione del giudizio tributario pendente a seguito di adesione a una sanatoria fiscale, non è sufficiente presentare l’istanza. È indispensabile compiere due passi successivi: attendere e documentare l’integrale pagamento di tutte le somme dovute e, contestualmente, depositare in giudizio un formale atto di rinuncia al ricorso. In mancanza di questi elementi, il giudice non potrà far altro che rinviare la causa, in attesa che il contribuente adempia pienamente ai suoi oneri.
Per ottenere l’estinzione del giudizio tributario è sufficiente presentare la domanda di definizione agevolata (rottamazione)?
No, secondo la Corte di Cassazione la sola presentazione del modulo per la definizione agevolata non è sufficiente. Essa costituisce solo un impegno a rinunciare e non una rinuncia definitiva.
Cosa deve fare concretamente un contribuente per chiudere il processo dopo aver aderito alla rottamazione?
Il contribuente deve compiere due azioni: depositare in giudizio un atto processuale formale di rinuncia al ricorso che richiami la domanda di definizione agevolata e fornire la prova dell’integrale pagamento di tutte le somme dovute.
Quando può essere chiesta l’estinzione del giudizio in caso di pagamento rateale previsto dalla definizione agevolata?
L’estinzione del giudizio può essere chiesta solo dopo aver effettuato l’integrale pagamento di tutte le rate previste dal piano di definizione agevolata.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26305 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26305 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17897/2017 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA- NAPOLI n. 58/2017 depositata il 10/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
CONSIDERATO
Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rappresentando aver definito la controversia ai sensi art. 6 d.l. n. 193/2016.
Con memoria l’Avvocatura dello Stat o in relazione alla suddetta richiesta ha allegato nota dell’RAGIONE_SOCIALE delle entrate ove si evidenzia che non vi sarebbe prova dell’integrale versamento e che, in ogni caso, la cartella oggetto di rottamazione non conterrebbe tutte le somme dovute a seguito della sentenza di secondo grado.
Non di meno, per questa Suprema Corte di legittimità non è sufficiente che vi sia solamente tale scelta nel modulo per la richiesta di definizione agevolata, costituendo esso effettivamente solo un impegno a rinunciare e non una definitiva rinuncia (Cass. T, n. 15722/2023), né equivalente può ritenersi la domanda di dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere. Perché sia concretizzata la prescritta rinuncia, la parte interessata deve depositare un atto processuale di rinuncia che richiama il modulo per la Rottamazione IV. In caso di mancato deposito di tale atto processuale non si potrà avere l’effettiva rinuncia al ricorso, né la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Altresì questa suprema Corte di legittimità, intervenendo sulla procedura clemenziale di cui al d.l. n. 193/2016, con recente ordinanza n. 24479/2024 depositata il 12 settembre 2024, ha dichiarato che l’estinzione del giudizio, in presenza di definizione a gevolata degli affidamenti, si può chiedere solo dopo l’integrale pagamento delle rate.
Pertanto, il giudizio dev’essere rinviato a nuovo ruolo, affinché sia depositata prova dell’integrale pagamento del dovuto, in uno con la dichiarazione di rinuncia al ricorso.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.