Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19454 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3088/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 721/2021 depositata il 18/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto appello contro la sentenza della CTP di Siena che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento per il 2012 e il 2013 recanti
maggiori imposte a seguito di recupero costi per operazioni inesistenti con riferimento alle fatture emesse dalla ditta ‘RAGIONE_SOCIALE.
La CTR Toscana ha rigettato l’appello con la sentenza in epigrafe e avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidandosi ad un motivo.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Con atto depositato il 3.7.2023 il ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi fiscali introdotta dalla Legge n. 197/2022 (c.d. ‘Rottamazione Quater ‘) e ha chiesto l’estinzione del giudizio.
Con ordinanza interlocutoria n. 2414/2023 si è dato termine all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per deduzioni in merito.
CONSIDERATO CHE :
Con nota depositata telematicamente il 26 .9.2023 l’RAGIONE_SOCIALE ha precisato che la domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti, presentata dal contribuente ai sensi della legge n. 197/2022, si riferisce anche ai carichi di ruolo afferenti agli avvisi di accertamento oggetto del giudizio di legittimità.
L’istanza di estinzione del ricorrente, che ha aderito alla procedura condonistica che prevede l’impegno da parte del contribuente di rinunziare ai giudizi in corso (art.1 comma 236 legge n. 197/2022), equivale a rinunzia, idonea a determinare l’estinzione del presente giudizio ex artt. 390 e 391 c.p.c. (arg. da Cass., n. 24083 del 2018).
Invero, la previsione di cui all’art. 1 comma 236 della l. n. 197/2022, secondo cui l’estinzione del giudizio per effetto della adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati, non esclude la
praticabilità RAGIONE_SOCIALE generali ipotesi di definizione del giudizio di legittimità previste dal codice di rito.
Attese le ragioni della definizione del giudizio sussistono i presupposti per la compensazione (Cass. n. 10198 del 2018).
Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento di somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., n. 23175 del 2015; Cass., n. 19071 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 10140 del 2020).
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio; spese compensate. Così deciso in Roma, il 15/02/2024.