Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9663 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9663 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n.4205/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, presso l’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO, (pec EMAIL).
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende (pec EMAIL).
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
tributi
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.3088/2018, pronunciata il 23 maggio 2018, depositata in data 3 luglio 2018 e non notificata.
Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME. Sentito il P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto rinvio a nuovo ruolo, in subordine riportandosi alle proprie conclusioni scritte.
Uditi l’AVV_NOTAIO per la parte ricorrente e l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE , che hanno chiesto concordemente rinvio a nuovo ruolo.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre con tre articolati motivi contro l’RAGIONE_SOCIALE , che resiste con controricorso, e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che è rimasta intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n.3088/2018, pronunciata il 23 maggio 2018, depositata in data 3 luglio 2018 e non notificata, che ha rigettato gli appelli riuniti del contribuente e dell’ufficio.
In primo grado, la C.t.p. di Milano aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che gli importi riportati nelle cartelle di pagamento impugnate andassero rideterminati dall’ufficio in considerazione dell’annullamento, con sentenza di primo grado confermata in appello, degli avvisi di accertamento relativi alla vicenda ‘Mokark’ per gli anni in contestazione (2005 e 2006), applicando le aliquote progressive dell’imposta.
Avverso la suddetta sentenza avevano proposto distinti appelli, poi riuniti, sia il contribuente, che chiedeva l’annullamento totale RAGIONE_SOCIALE
cartelle impugnate, sia l’amministrazione finanziaria, che sosteneva la correttezza della riliquidazione dell’imposta e degli sgravi effettuati nel corso del primo grado di giudizio, in quanto non aveva alcun rilievo il venir meno degli avvisi di accertamento relativi alla vicenda ‘Mokark’ senza una sentenza definitiva sul punto.
La C.t.r., con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, rimettendo all’Amministrazione finanziaria la rideterminazione dell’imposta , tenendo conto, nella determinazione della base imponibile e dell’aliquota di imposta, del principio di progressività fiscale.
Il ricorso in cassazione è stato fissato per la pubblica udienza del 20 marzo 2025, in vista della quale il sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, depositava conclusioni scritte.
Parte contribuente ha depositato istanza di estinzione parziale del giudizio in relazione alle somme oggetto di adesione alla rottamazione ex art.1, comma 241, l.197/2022, il cui pagamento dichiara essere ancora in corso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza , in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’inidoneità al raggiungimento AVV_NOTAIO scopo, dovuta al difetto dei requisiti essenziali di forma-contenuto (in particolare, per essere la motivazione meramente apparente), per violazione degli arti 156, comma 2, c.p.c., 132, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, nn. 4 e 5, d.lgs. 546/1992.
Secondo il contribuente, la motivazione della sentenza della C.t.r. si rivela del tutto inidonea a fornire una giustificazione in ordine ai motivi di appello che avevano ad oggetto la nullità della cartella di pagamento per l’omessa indicazione del respons abile del procedimento
e l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva del contribuente.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la nullità della sentenza, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per l’o messa pronuncia, in violazione dell’art. 112 del c.p.c., in ordine ai diversi vizi di illegittimità della cartella di pagamento dedotti nel ricorso introduttivo e devoluti dal contribuente all’esame della Commissione tributaria regionale.
1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt.1 e 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., perché la C.t.r. aveva erroneamente ritenuto la persistente validità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento a seguito della sentenza di annullamento parziale degli avvisi di accertamento ad esse propedeutici.
2.1. Preliminarmente, non può farsi a meno di rilevare che la questione relativa alla possibilità di dichiarare l’estinzione del giudizio in caso di rottamazione per la quale i pagamenti siano ancora in corso è stata rimessa alla Prima Presidente con ordinanza interlocutoria del 25 febbraio 2025 n. 5830, pubblicata in data 5 marzo 2025, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Pertanto il ricorso va rinviato a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Cos ì
deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Presidente NOME COGNOME