Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 188 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 188 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 27998-2017, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , nonché NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.NOME COGNOME (EMAIL e NOME COGNOME EMAIL, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, al INDIRIZZO, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO
DEI PORTOGHESI , n. INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale d ello Stato, che lo rapp. e dif.;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3570 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 20/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò al RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., nonché a NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME separati avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per relativamente all’anno di imposta 2009, conseguenti a maggiori ricavi e reddito di impresa ascritti alla società contribuente rispetto a quelli dichiarati, con conseguente imputazione ai soci di maggiori utili;
che i contribuenti impugnarono detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Salerno che, previa riunione, con sentenza n. 5767/2014, accolse i ricorsi;
che l’ AGENZIA RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 3570, depositata il 20/04/2017 accolse il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come, da un lato, (a) essendo la documentazione extracontabile (in specie, i dati contabili ricavati dal database aziendale) idonea a sostenere le riprese dell’ufficio, gravava sui contribuenti l’onere – ritenuto, nella specie, non assolto dai giudici di appello -di dimostrare ‘ l’insussistenza dei ricavi nonostante la loro contabilizzazione informatica ‘ (cfr. sentenza impugnata, p. 3 della motivazione, cpv., primo periodo) e, dall’altro e (b) in relazione alla detrazione dei costi da acquisto
di carburante, non vi fosse ‘ alcuna contabilizzazione o riscontro concreto ‘ (cfr. ivi, secondo periodo);
che avverso tale decisione il RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita, ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, l’ RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che la società ricorrente ha depositato telematicamente (in data 17.11.2023) istanza di estinzione della presente controversia, definibile in base alla normativa contenuta nella l. n. 197 del 2022 (art. 1, commi da 186 a 202), dichiarando di essersi avvalsa della stessa;
che, da un lato, la documentazione depositata in allegato alla predetta istanza riguarda atti impositivi (n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA diversi da quelli oggetto del presente giudizio (cfr. l’intestazione della sentenza impugnata, p. 2) e, dall’altro, non v’è nulla che consenta di correlare i primi ai secondi (tanto più considerato che, in entrambe le dichiarazioni di adesione presentate all’ ADER e versate in atti, la parte ha dichiarato ‘ che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione ‘);
che, per altro verso, neppure v’è prova dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto, secondo quanto emergente dal combinato disposto dei commi 186 e 198 dell’art. 1 della l. n. 197 del 2022; Ritenuto, dunque, di dovere rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendo che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE interloquisca sull’istanza in commento;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE interloquisca sull’istanza di estinzione del giudizio ex art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022 depositata da parte ricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione