Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 737 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 17859/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘Emilia – Romagna n. 8/01/2022, depositata il 3.01.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Parma rigettava i ricorsi riuniti proposti dalla Fer s.c.p.a. avverso distinti avvisi di pagamento, riguardanti l’omesso versamento
dell’accisa per gli anni dal 2009 al 2013, in relazione al consumo dell’energia elettrica ceduta ai consorziati ;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del l’Emilia – Romagna rigettava l’appello proposto dall a società contribuente;
la RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
-l’Agenzia delle dogane resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dei principi comunitari in tema di tutela del legittimo affidamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che il principio del legittimo affidamento si applicasse solo alle sanzioni e non anche ai tributi;
con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disè. Att. cod. proc. civ., 111, comma 6 Cost. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per mancanza di motivazione in ordine alla ricorrenza di quelle circostanze che avrebbero impedito un nuovo e diverso esercizio dell’attività accertativa ;
-con il terzo motivo, deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminato tutti i fatti che avevano indotto la contribuente a fare affidamento sulla qualifica di autoproduttore;
con il quarto motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’art. 11 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR riconosciuto la nullità
della pretesa fiscale, nonostante la presenza di numerose determinazioni amministrative nelle quali era stata riconosciuta alla contribuente l’esenzione dall’imposta poi contestata;
con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 e 2602 cod. civ., in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR negato la qualifica di autoproduttore della contribuente che distribuiva energia elettrica ai soci consorziati;
-c iò posto, con ‘istanza di cessata materia del contendere’, depositata telematicamente in data 16.05.2023, sottoscritta dalla parte e dal suo difensore, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, avendo saldato il proprio debito fiscale, incluso nella transazione fiscale inserita nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., omologato dal Tribunale di Forlì in data 21.11.2022, in cui è stata prevista espressamente la chiusura del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio con spese compensate;
la rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell’udienza, è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è stata comunicata alla controricorrente;
il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia ed all’esito del giudizio;
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione;
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 novembre 2023