Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13358 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21903/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
MINISTERO
ECONOMIA
FINANZE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 311/2016 depositata il 18/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.L’amministrazione finanziaria emetteva avviso di liquidazione, in relazione all’atto di scioglimento della comunione ereditaria del 13 ottobre 2011, imputando in misura proporzionale il valore complessivo del compendio ereditario alle rendite catastali di ciascun immobile, il che evidenziava una non corrispondenza tra le quote di diritto spettanti e le quote di fatto assegnate, con un conguaglio di euro 42.3176,31 a favore di NOME COGNOME da parte della figlia NOME.
Prima di emettere l’avviso di liquidazione, l’amministrazione finanziaria aveva inutilmente invitato il professionista ad indicare i valori attribuiti ai singoli beni oggetto di divisione, (immobili da A) a D)); il AVV_NOTAIO – secondo quanto emerge dal ricorso indicava i valori iniziali dei cespiti, nonché il procedimento aritmetico seguito per giungere alla indicazione dei valori attribuiti a ciascuna quota assegnata previo aumento del valore della massa stessa. A fronte di una ulteriore richiesta dell’ufficio volta ad ottenere l’indicazione dei valori attribuiti ai beni oggetto di divisione, il AVV_NOTAIO replicava che all’Ufficio era inibito l’attività accertativa dei valori sia in aumento che in diminuzione, trattandosi di valori superiori a quelli calcolati applicando alla rendita catastale di ciascun cespite i coefficienti stabiliti dalla legge.
Il professionista impugnava l’avviso di liquidazione lamentando la violazione dell’art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dell’art. 3 ter d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, in quanto la
maggiore imposta richiesta doveva considerarsi complementare con conseguente carenza di legittimazione passiva del AVV_NOTAIO.
La CTP di Firenze accoglieva il ricorso con sentenza che veniva appellata dall’amministrazione finanziaria.
La CTR della Toscana, con sentenza n. 311/2016, nell’accogliere l’appello, affermava la legittimità dell’atto di liquidazione, sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti considerazioni: l’art. 34 del TUIR prevede che qualora l’assegnazione divisionale dei beni superi la percentuale del 5% i limiti della quota di diritto spettante al condividente, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, tale eccedenza costituisce una vendita di beni, a prescindere dall’effettiva corresponsione del conguaglio ;- i conguagli superiori alla menzionata percentuale sono soggetti all’imposta con l’aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l’aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per l’eccedenza; -per accertare la sussistenza della corrispondenza tra quote di diritto e quote di fatto era necessario individuare i valori dei singoli cespiti, per valutare l’esistenza o meno di un conguaglio divisionale da assoggettare ad imposta in misura proporzionale propria degli atti traslativi;- in sede di controllo, l’ufficio aveva verificato la non corrispondenza tra quote di diritto e di fatto liquidando correttamente l’imposta di registro principale con l’aliquota dell’1% sulla divisione e del 7% sul conguaglio.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il AVV_NOTAIO propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’ente finanziario resiste con controricorso.
Il P.G. ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo alla luce della domanda di definizione agevolata ex d.l. 119/2018 e della documentazione comprovante il pagamento dele prime cinque rate del piano di rateizzazione.
A fronte dell’istanza di sospensione, la Corte con ordinanza del 22 ottobre 2020 sospendeva il giudizio.
CONSIDERATO CHE
2.Preliminarmente, deve darsi atto che il ricorrente ha depositato documentazione, «relativa alla definizione agevolata dei carichi pendenti con l’RAGIONE_SOCIALE (rottamazione ter), ex d.l. n. 119 del 2018, producendo la copia della dichiarazione di adesione con comunicazione di presa in carico, la comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE relativa alla rateizzazione del debito tributario, nonché documentazione inerente il pagamento RAGIONE_SOCIALE tredici rate chiedendo dichiarasti l’estinzione del giudizio. In data 18 aprile 2024, l’amministrazione finanziaria ha comunicato il perfezionamento della procedura di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018, dando atto che la contribuente ha provveduto al pagamento di quanto dovuto ai fini della definizione agevolata e chiedendo, di conseguenza, la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite; considerato che alla luce di tale richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all’estinzione del processo pendente, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione