Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21168 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4176/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4000/2016 depositata il 07/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
I contribuenti hanno proposto ricorso in cassazione avverso la decisione della CTR della Lombardia indicata in epigrafe, con sette motivi di ricorso;
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso, con accettazione della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio , in considerazione dell’accettazione della rinuncia e della espressa richiesta RAGIONE_SOCIALE parti della compensazione.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 31/05/2024.