Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31036 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31036 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6570/2017 R.G. proposto da :
BERGAMO NOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania n. 7933/2016, depositata il 15 settembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Al contribuente sono stati notificati due avvisi di accertamento, fondati su indagini finanziarie svolte, per gli anni di imposta 2008 e 2009, su svariati conti correnti bancari, alcuni dei
quali intestati a soggetti diversi considerati però riconducibili al ricorrente.
Il contribuente ha impugnato entrambi gli avvisi con distinti ricorsi, successivamente riuniti.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità RAGIONE_SOCIALE rettifica.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 11538/21/15, ha accolto parzialmente il ricorso e, per l’effetto, ha escluso dall’imponibile i prelevamenti effettuati dal contribuente pari ad euro 10.509,00 per l’anno 2008 e pari ad euro 47.314,00 per l’anno 2009. La Commissione tributaria provinciale ha invece confermato la legittimità RAGIONE_SOCIALE rettifica in ordine ai versamenti effettuati dal contribuente, considerati maggiori compensi, che ammontano a euro 26.019 per il 2008 ed euro 22.709 per il 2009.
-Il contribuente ha proposto appello, riproponendo le doglianze sollevate in primo grado.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Con sentenza n. 7933/2016, depositata il 15 settembre 2016, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania ha rigettato l’appello.
-Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Va dato atto, in via preliminare, dell’avvenuto deposito di un’istanza di estinzione del giudizio, in quanto con istanze in data 2 ottobre 2017 il contribuente si è avvalso, per entrambi gli accertamenti oggetto di contesa, RAGIONE_SOCIALE definizione agevolata di cui
all’art. 11 , d.l. 24 aprile 2017 n. 50, conv. con modificazioni nella l. 21 giugno 2017 n.96.
Le istanze sono state accolte, ai sensi del comma 10 dell’art.11 richiamato, con il pagamento integrale di quanto dovuto, e conseguente sgravio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, come da documentazione allegata.
A tal fine sono stati depositati i seguenti atti:
domanda definizione agevolata accertamento NUMERO_DOCUMENTO (per l’Anno 2008);
ricevuta Intratel versamento prima rata definizione anno 2008;
comunicazione RAGIONE_SOCIALE di accettazione RAGIONE_SOCIALE domanda per l’ Anno 2008;
domanda definizione agevolata accertamento NUMERO_DOCUMENTO (per l’Anno 2009);
ricevuta Intratel versamento prima rata anno 2009;
comunicazione RAGIONE_SOCIALE di accettazione RAGIONE_SOCIALE domanda per l’Anno 2009 ;
estratti dal Cassetto fiscale del contribuente, attestanti il regolare pagamento e l’intervenuto sgravio per entrambe le annualità oggetto degli accertamenti impugnati.
Il Collegio, dunque, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere.
-Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parte che le ha anticipate, mentre non vi è luogo per la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 perché il meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria, il 25 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME