Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22266 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22266 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
AVVISO ACCERTAMENTO IRPEG – IRAP 2002
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13762/2013 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dal AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale rilasciata con atto autenticato per AVV_NOTAIO di Torino del 7 marzo 2013, n. 20.870 rep.,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 111/46/2012, depositata il 10 aprile 2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo,
– Rilevato che:
1. A seguito di processo verbale di constatazione del 29 dicembre 2005, in data 16 marzo 2007, l’RAGIONE_SOCIALE Casoria notificava alla società RAGIONE_SOCIALE (di seguito ‘Società’) avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale accertava, per l’anno di imposta 2002, un reddito di impresa pari a € 2.267.213,00, così determinando una maggiore IRPEG di € 816.197,00 e una maggiore IRAP di € 34.096,00, oltre interessi.
In particolare, dalle risultanze degli accertamenti compiuti erano emerse: 1) sopravvenienze passive non deducibili per € 4.130.607,00; 2) perdite indebitamente riportate per un totale di € 1.601.677,00; 3) sopravvenienze attive non contabilizzate e non dichiarate per complessivi € 458.962,84; 4) imponibile sottratto a tassazione in violazione degli artt. 54, quinto comma, e 55, quinto comma, TUIR per € 1.852.452,44; 5) costi non inerenti per € 130.038,33 relativi a oneri di prelocazione; 6) costi non inerenti per € 253.228,31 relativi a canoni di locazione finanziaria.
Avverso tale avviso di accertamento, la Società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 526/11/2009, depositata il 26 ottobre 2009, accoglieva il ricorso, ritenendo fondata
l’eccezione preliminare di nullità dell’avviso impugnato per difetto di notifica, poiché effettuata da soggetto non abilitato.
Interposto gravame dall’RAGIONE_SOCIALE e appello incidentale dalla Società, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 111/46/2012, pronunciata il 4 ottobre 2011 e depositata in segreteria il 10 aprile 2012, da un lato accoglieva parzialmente l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE , rideterminando in € 1.156.347,00 le perdite contestate nel rilievo n. 2), annullando interamente i rilievi di cui ai nn. 3, 5) e 6), e confermando per il resto l’accertamento, mentre, dall’altro, rigettava l’appello incidentale della Società.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, sulla base di sette motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 4992 dell’11 -15 febbraio 2022 questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio per avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la pubblica udienza del 19 aprile 2024.
In tale udienza sono comparsi i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti, che hanno concluso come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
– Considerato che:
Preliminarmente, deve darsi atto della circostanza dell’avvenuta definizione agevolata della controversia ex art. 6
del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ed ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, da parte della ricorrente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, per la quale la contribuente ha provveduto a pagare nei modi e nei termini prescritti tutte le rate previste.
Consegue pertanto l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio .
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024.