Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17987 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17987 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15906/2018 R.G. proposto da: ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6694/2017 depositata il 20/11/2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Roma Capitale ha proposto, sulla base di un unico motivo, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6694/3/2017 in forza della quale era stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento ICI 2009 relativo ad alcuni terreni della società RAGIONE_SOCIALE;
la società contribuente ha resistito con controricorso, successivamente depositando memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio, essendosi avvalsa della procedura di definizione agevolata corrispondendo le somme dovute.
CONSIDERATO CHE
deve, in via preliminare, darsi atto che la società RAGIONE_SOCIALE ha depositato domanda di definizione agevolata con ricevuta di trasmissione del bonifico per l’importo di euro 764,72, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio;
in difetto di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 e/o di diniego, tenuto anche conto della circostanza che l’ente impositore nulla ha dedotto, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 , comma 13, del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, nella legge 136/2018, rimanendo le spese a carico di chi le ha anticipate;
la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore
specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione