Estinzione Giudizio Tributario: La Cassazione Conferma la Via della Definizione Agevolata
L’estinzione del giudizio tributario rappresenta una soluzione efficace per porre fine a lunghe e complesse controversie con il Fisco. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come l’adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, costituisca una causa di chiusura del processo, anche quando questo è giunto al suo ultimo grado di giudizio. Analizziamo il caso per comprendere il meccanismo e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da tre avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate a una società a responsabilità limitata. L’Amministrazione Finanziaria contestava il mancato assoggettamento a IVA di operazioni relative al distacco di personale da un ente comunale alla società stessa, per gli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011.
La società aveva inizialmente ottenuto ragione presso la Commissione Tributaria Provinciale, che aveva annullato gli atti impositivi. L’Agenzia delle Entrate, non soddisfatta della decisione, aveva proposto appello e, successivamente, ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado.
La Svolta: L’Adesione alla Definizione Agevolata
Durante la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte Suprema, la società contribuente ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dalla Legge n. 197/2022, nota anche come ‘tregua fiscale’. In data 6 ottobre 2023, ha depositato telematicamente la documentazione attestante:
1. La presentazione delle domande di definizione agevolata per ciascun anno di imposta oggetto della controversia, avvenuta il 30 settembre 2023.
2. Le ricevute di pagamento (modello F24) della prima rata degli importi dovuti, effettuato il 4 ottobre 2023.
Con tale atto, la società ha formalmente richiesto alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio tributario.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio Tributario
La Corte di Cassazione, V Sezione Civile, ha accolto la richiesta della società. I giudici hanno constatato che la procedura prevista dalla normativa sulla definizione agevolata era stata correttamente seguita. Un elemento determinante è stato il comportamento dell’Agenzia delle Entrate che, pur essendo parte del processo, non ha sollevato alcuna obiezione o osservazione in merito alla richiesta di estinzione presentata dalla controparte.
La Corte ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022, che disciplina appunto l’estinzione dei giudizi a seguito della definizione della controversia. Di conseguenza, il processo è stato dichiarato estinto. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che ciascuna parte dovesse farsi carico delle proprie.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono di natura prettamente procedurale. La legge sulla ‘tregua fiscale’ è stata creata proprio per deflazionare il contenzioso tributario, offrendo ai contribuenti una via d’uscita vantaggiosa dalle liti pendenti. La norma stabilisce una procedura chiara: il contribuente presenta domanda, paga l’importo dovuto e chiede l’estinzione del processo. Una volta che il giudice verifica il corretto adempimento di questi passaggi, non può che prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla controversia. Il silenzio dell’Agenzia delle Entrate, in questo contesto, viene interpretato come una mancanza di opposizione, rendendo la strada per l’estinzione ancora più piana. La decisione non entra nel merito della questione originaria (l’assoggettabilità a IVA del distacco di personale), ma si limita a certificare la fine del contenzioso per una causa esterna, ovvero l’accordo transattivo tra contribuente e Fisco.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma l’importanza e l’efficacia degli strumenti di definizione agevolata. Per i contribuenti, rappresenta una concreta opportunità per chiudere contenziosi che potrebbero trascinarsi per anni, con esiti incerti e costi significativi. Per il sistema giudiziario, è uno strumento fondamentale per ridurre il carico di lavoro, permettendo ai giudici di concentrarsi su altre controversie. La decisione sottolinea che, una volta soddisfatti i requisiti formali previsti dalla legge, l’estinzione del giudizio è un esito quasi automatico, soprattutto in assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Infine, la statuizione sulle spese legali, che restano a carico di chi le ha sostenute, è la prassi in questi casi e riflette la natura conciliativa della procedura.
Cosa succede se un contribuente aderisce alla definizione agevolata mentre la sua causa è pendente in Cassazione?
Il giudizio viene dichiarato estinto. Il contribuente deve depositare in giudizio la domanda di definizione e la prova del pagamento degli importi dovuti, chiedendo formalmente la chiusura del processo.
È necessario il consenso esplicito dell’Agenzia delle Entrate per l’estinzione del giudizio?
Secondo questa ordinanza, no. Il silenzio dell’Agenzia delle Entrate a fronte della richiesta di estinzione e della documentazione prodotta dal contribuente è stato considerato sufficiente per procedere alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte non condanna una parte a rimborsare le spese dell’altra, in linea con la natura conciliativa della procedura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16256 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7770/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 1219/2017 depositata il 03/08/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto un ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Liguria con la quale è stato parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio avverso alla sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale (CTP) di Imperia che aveva accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE annullando l’avviso da tre avvisi di accertamento per gli anni 2009, 2010 e 2011 recanti recuperi a tassazione fini iva relativamente ad un distacco di personale dal Comune di Ventimiglia all’odierna appellata.
Il ricorso è fondato su tre motivi.
Ha resistito la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
CONSIDERATO CHE
In corso di causa la RAGIONE_SOCIALE ha comunicato, con atto depositato telematicamente in data 6.10.2023, di aver proceduto alla definizione agevolata della controversia tributaria in oggetto secondo quanto stabilito dall’art. 1 commi 186 e segg. della l. n.197/2022, depositando in giudizio copia RAGIONE_SOCIALE domande di definizione agevolata, presentate in data 30.9.2023, nonché copia RAGIONE_SOCIALE ricevute (F24) dei versamenti, effettuati in data 4.10.2023, degli importi dovuti come prima rata in relazione a ciascun anno di imposta oggetto dell’accertamento, e ha chiesto l’estinzione del giudizio.
Stante anche il silenzio dell’RAGIONE_SOCIALE, che nulla ha osservato in merito, sussistono i presupposti di cui all’art.1 comma 198 l. cit. che giustificano l’estinzione il giudizio.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 30/05/2024.