Estinzione Giudizio Tributario: Come la Definizione Agevolata Chiude le Liti con il Fisco
L’adesione a una sanatoria fiscale, nota come definizione agevolata, può rappresentare la chiave per porre fine a lunghi e onerosi contenziosi con l’Amministrazione Finanziaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha confermato che la regolarizzazione della pendenza tributaria determina l’estinzione del giudizio tributario in corso, chiudendo di fatto la lite. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Dall’Accertamento alla Cassazione
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società a responsabilità limitata. L’atto impositivo, basato su una verifica contabile della Guardia di Finanza, contestava irregolarità relative a IVA e imposte sui redditi per tre annualità (2007, 2008 e 2009).
La società ha impugnato l’atto davanti alla Commissione Tributaria competente. Il percorso giudiziario è stato altalenante:
1. In primo grado, il ricorso della contribuente è stato respinto.
2. In secondo grado, la Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l’appello della società, ribaltando la decisione precedente.
Insoddisfatta dell’esito, l’Amministrazione Finanziaria ha presentato ricorso per Cassazione, portando la controversia davanti alla Suprema Corte.
La Svolta: L’Adesione alla Definizione Agevolata
Mentre il giudizio era pendente in Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. La società contribuente ha scelto di avvalersi della cosiddetta “definizione agevolata”, uno strumento normativo (in questo caso previsto dalla Legge n. 197 del 2022) che permette di chiudere le pendenze fiscali a condizioni vantaggiose.
Successivamente, è stata depositata in tribunale la comunicazione che attestava la regolarità della procedura di definizione intrapresa. Questo atto ha cambiato radicalmente le sorti del processo.
La Decisione della Corte e l’impatto sulla estinzione del giudizio tributario
Preso atto della comunicazione relativa alla definizione agevolata, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Questa decisione non entra nel merito dei motivi del ricorso presentati dall’Amministrazione Finanziaria, ma si limita a constatare che la controversia stessa non ha più ragione di esistere. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese legali, stabilendo che ciascuna parte dovesse farsi carico delle proprie.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione alla base della decisione è semplice e lineare. L’adesione del contribuente alla definizione agevolata e il conseguente perfezionamento della procedura fanno venir meno la materia del contendere. In altre parole, la lite fiscale che era oggetto del processo è stata risolta direttamente tra le parti (contribuente e Fisco) attraverso lo strumento della sanatoria. Di conseguenza, il processo non ha più uno scopo e deve essere dichiarato estinto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Contribuenti e Professionisti
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: gli strumenti di definizione agevolata sono un meccanismo efficace per porre fine ai contenziosi tributari, anche quando questi sono arrivati all’ultimo grado di giudizio. Per i contribuenti e i loro consulenti, ciò significa che l’opzione della sanatoria va sempre attentamente valutata come una via d’uscita strategica per evitare i costi, i tempi e le incertezze di un lungo processo. La decisione di estinguere il giudizio e compensare le spese è la logica conseguenza del venir meno dell’interesse delle parti a una pronuncia giurisdizionale, essendo la lite ormai risolta.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Il processo si estingue. La Corte prende atto che la controversia è stata risolta tra le parti e dichiara la fine del giudizio, in quanto non esiste più una materia su cui decidere.
Perché la Corte di Cassazione non ha esaminato i motivi del ricorso dell’Agenzia delle Entrate?
Perché l’avvenuta definizione agevolata della lite ha reso superfluo l’esame nel merito. Una volta che la pendenza fiscale è stata sanata, non c’è più interesse a stabilire chi avesse ragione o torto nella controversia originaria.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Nel caso specifico esaminato, la Corte ha disposto la compensazione delle spese. Questo significa che ogni parte ha sostenuto i costi dei propri avvocati, una soluzione frequentemente adottata quando il giudizio si chiude per cause sopravvenute come un accordo o una sanatoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33334 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33334 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22631/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL PIEMONTE n. 292/2017 depositata il 22/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere COGNOME
udita la requisitoria del Sost. P.G., dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio;
udita per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. NOME COGNOME che ha concluso come in atti;
rilevato che la contribuente veniva resa destinataria di un avviso di accertamento, incentrato su un processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza di Ivrea il 7 settembre 2010;
osservato che l’atto impositivo, incentrato su plurimi rilievi, traeva origine da una verifica contabile relativa ai periodi di imposta 2007, 2008 e 2009, tenendo al recupero di Iva e Imposte sui redditi e altri tributi, ai sensi degli artt. 52 e 63 d.P.R. n. 633 del 1972, 33 d.P.R. n. 600 del 1973, 2 D.Lgs. n. 68 del 2001;
osservato che CTR di Torino respingeva il ricorso della contribuente, mentre la CTR del Piemonte ne accoglieva, per contro, il successivo appello;
osservato che l’Agenzia delle Entrate ha affidato il proprio ricorso a tre motivi e la contribuente ha resistito con controricorso;
considerato che è stata successivamente depositata, in data 8 ottobre 2024, comunicazione di regolarità della definizione agevolata intrapresa ex L. n. 197 del 2022;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio, compensandone le spese.
Così deciso in Roma, il 22/10/2024.