Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33334 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22631/2017 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL PIEMONTE n. 292/2017 depositata il 22/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sost. P.G., dott. NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio;
udita per l’Avvocatura Generale dello Stato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso come in atti;
rilevato che la contribuente veniva resa destinataria di un avviso di accertamento, incentrato su un processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza di Ivrea il 7 settembre 2010;
osservato che l’atto impositivo, incentrato su plurimi rilievi, traeva origine da una verifica contabile relativa ai periodi di imposta 2007, 2008 e 2009, tenendo al recupero di Iva e Imposte sui redditi e altri tributi, ai sensi degli artt. 52 e 63 d.P.R. n. 633 del 1972, 33 d.P.R. n. 600 del 1973, 2 D.Lgs. n. 68 del 2001;
osservato che CTR di Torino respingeva il ricorso della contribuente, mentre la CTR del Piemonte ne accoglieva, per contro, il successivo appello;
osservato che l’RAGIONE_SOCIALE ha affidato il proprio ricorso a tre motivi e la contribuente ha resistito con controricorso;
considerato che è stata successivamente depositata, in data 8 ottobre 2024, comunicazione di regolarità della definizione agevolata intrapresa ex L. n. 197 del 2022;
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio, compensandone le spese.
Così deciso in Roma, il 22/10/2024.