Estinzione Giudizio Tributario: Quando la Definizione Agevolata Chiude il Contenzioso
L’adesione a una sanatoria fiscale può rappresentare la via d’uscita da un lungo contenzioso. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha confermato che la scelta della definizione agevolata porta all’estinzione del giudizio tributario pendente, chiudendo definitivamente la vertenza. Analizziamo insieme questo caso per capire come funziona questo meccanismo e quali sono le sue conseguenze pratiche.
I Fatti di Causa: Dal Contenzioso alla Cassazione
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per IRPEF relativo all’anno d’imposta 2007, notificato a un contribuente in qualità di legale rappresentante di una società ormai cessata. Il contribuente aveva impugnato l’atto, ma il suo ricorso era stato respinto sia in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale sia in appello dalla Commissione Tributaria Regionale.
Non arrendendosi, il contribuente ha presentato ricorso per cassazione, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte. Nel frattempo, la causa era stata temporaneamente sospesa in applicazione di una specifica normativa. La svolta è arrivata quando il ricorrente, approfittando delle disposizioni sulla definizione agevolata delle liti pendenti, ha deciso di sanare la propria posizione con il Fisco.
L’impatto della definizione agevolata sul processo
Con una memoria depositata poco prima dell’udienza, il ricorrente ha formalmente comunicato alla Corte di aver aderito alla procedura di definizione agevolata e di aver già versato la prima rata dell’importo dovuto. Sulla base di ciò, ha richiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio tributario.
L’Agenzia delle Entrate, costituita come controricorrente, non si è opposta a tale richiesta, aprendo la strada a una rapida conclusione del procedimento che durava da anni.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, presa visione della richiesta del ricorrente e della documentazione che attestava l’avvenuta adesione alla definizione agevolata, ha accolto l’istanza. I giudici hanno evidenziato che l’adesione a tali meccanismi transattivi, previsti dal legislatore proprio per ridurre il contenzioso, produce l’effetto di far cessare la materia del contendere.
Di conseguenza, il presupposto per la continuazione del processo è venuto meno. La Corte non è entrata nel merito dei motivi del ricorso, ma si è limitata a prendere atto della volontà delle parti di chiudere la disputa attraverso la via agevolata. Ha quindi dichiarato formalmente estinto il giudizio.
Un aspetto importante riguarda la gestione delle spese legali. La Corte ha stabilito che, in casi di estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che non vi è una condanna al pagamento delle spese legali della controparte, ma ciascuno sopporta i propri costi.
Conclusioni: L’Impatto della Definizione Agevolata
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: la definizione agevolata è uno strumento efficace non solo per regolarizzare la propria posizione fiscale a condizioni vantaggiose, ma anche per porre fine a contenziosi lunghi e onerosi. La decisione della Cassazione mostra come il pagamento anche solo della prima rata sia sufficiente a manifestare in modo inequivocabile la volontà di chiudere la lite, portando all’immediata declaratoria di estinzione del giudizio. Per i contribuenti, ciò si traduce in un notevole risparmio di tempo e risorse, evitando l’incertezza legata all’esito finale del processo.
Cosa succede a un processo in Cassazione se il contribuente aderisce a una definizione agevolata?
Se il contribuente aderisce a una definizione agevolata e ne fa richiesta formale nel processo, il giudizio viene dichiarato estinto, ponendo fine alla controversia legale.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Non è prevista una condanna alla rifusione delle spese della controparte.
È necessario attendere il pagamento di tutte le rate della definizione agevolata per chiedere l’estinzione?
Dal provvedimento emerge che la richiesta di estinzione è stata accolta dopo che il ricorrente ha dimostrato di aver provveduto al pagamento della prima rata, indicando che ciò è sufficiente per avviare la procedura di chiusura del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31903 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31903 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4662/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LIGURIA n. 965/04/16 depositata il 08/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 965/04/16 del 08/07/2016 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1567/04/15 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2007.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato notificato a NOME COGNOME in qualità di legale rappresentante della cessata RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza della CTR NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria, resa all’esito dell’adunanza camerale del 09/11/2022, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione della sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che, con memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. dell’11/06/2024 , il ricorrente chiedeva l’estinzione del giudizio , avendo provveduto alla definizione agevolata con il pagamento della prima rata.
Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 26/06/2024.