Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4891 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7605/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 2196/2019 depositata il 26/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE– ha proposto, sulla base di cinque motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna n. 2196/01/19 del 26.11.2019.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c.
CONSIDERATO CHE
La società ricorrente ha depositato, a mezzo procuratore speciale, rinunzia al ricorso, in ragione della intervenuta cessazione della materia del contendere, accettata dal l’Agenzia delle Entrate , la quale risulta aver adottato provvedimento di sgravio.
Per effetto della intervenuta cessazione della materia del contendere e della conseguente rinunzia al ricorso va dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate in ragione della intervenuta accettazione.
La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data