Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14015 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14015 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5707/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
ROMA CAPITALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4070/2019 depositata il 04/07/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Uditi i difensori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti.
Sentito il P.G. il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, ha proposto, sulla base di quattro motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4070/16/2019 depositata in data 04/07/2019 e non notificata, relativa ad IMU 2011.
Roma Capitale ha resistito con controricorso.
La società contribuente premesso di essersi avvalsa della definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022 e di avere pagato le rate scadute secondo il piano di dilazione concesso ha chiesto, con memorie in atti in data 21/3/2023 e 23/1/2025, inizialmente, sospendersi il giudizio e, successivamente, dichiararsi l’estinzione del presente giudizio stante l’impegno alla rinuncia assunto con l’istanza di definizione agevolata presentata in data 1/3/2023, confermando espressamente di voler rinunciare al giudizio.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare che la società contribuente, con la memoria da ultimo indicata, ha chiesto: ‘….che venga dichiarata l’estinzione del presente giudizio stante l’impegno alla rinuncia assunto con l’istanza di definizione agevolata presentata in data 01/03/2023, in merito al quale con la presente memoria si conferma espressamente di voler rinunciare’ .
Avendo, quindi, parte ricorrente manifestato espressamente ed univocamente la volontà di rinunziare al giudizio de quo chiedendo emettersi declaratoria di estinzione e nulla avendo eccepito l’ente impositore, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
La tipologia di pronunzia che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione