Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21008 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21008 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 10/04/2025
ESTINZIONE GIUDIZIO PER RINUNCIA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27460/2022 del ruolo generale, proposto
DA
NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘A RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore.
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 1777/11/2022 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 14 aprile 2022, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 10 aprile 2025. Numero sezionale 2580/2025 Numero di raccolta generale 21008/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
CONSIDERATO CHE:
oggetto di controversia era la pretesa contenuta nella cartella di pagamento impugnata, avente ad oggetto la pretesa fiscale a titolo di imposta di registro, di cui l’istante era venuto a conoscenza tramite la consultazione dell’estratto di ruolo;
la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dal contribuente;
avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 10 novembre 2022, formulando due motivi d’impugnazione;
l’Agenzia delle Entrate -Riscossione è restata intimata.
con istanza depositata in data 14 marzo 2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
RILEVATO CHE:
la predetta rinuncia, corredata da specifica procura, è regolare;
alla luce di tale dichiarazione va dichiarata l’estinzione del giudizio;
le spese del presente grado di giudizio non vanno regolate, non avendo la controparte svolto difese;
nemmeno ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ), trattandosi di misura la cui natura
Numero sezionale 2580/2025
eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071 e, anche da ultimo, Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). Numero di raccolta generale 21008/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME