Estinzione del Giudizio Tributario: Cosa Succede se non Rispondi alla Proposta della Cassazione?
L’estinzione del giudizio tributario rappresenta una delle possibili conclusioni di un contenzioso fiscale, ma non sempre avviene con una sentenza che decide nel merito. A volte, un semplice errore procedurale o l’inattività possono chiudere definitivamente la partita, come dimostra un recente decreto della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame sottolinea l’importanza cruciale del rispetto dei termini processuali, la cui inosservanza può trasformarsi in una rinuncia tacita al ricorso, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti di Causa
Un contribuente aveva impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, portando le proprie ragioni contro l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Il caso, una volta giunto al vaglio della Suprema Corte, è stato indirizzato verso un percorso procedurale specifico previsto per i ricorsi di più agevole definizione.
La Procedura Semplificata e la Proposta del Relatore
In base all’art. 380-bis del codice di procedura civile, quando un ricorso in Cassazione appare palesemente inammissibile, improcedibile, o manifestamente fondato o infondato, il giudice relatore può formulare una proposta di definizione accelerata. Questa proposta viene comunicata agli avvocati delle parti, i quali hanno un termine perentorio di quaranta giorni per presentare un’istanza con cui chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso.
Nel caso specifico, al contribuente ricorrente è stata notificata tale proposta, mettendolo di fronte a una scelta: accettare implicitamente la definizione proposta o insistere per una decisione nel merito.
L’impatto dell’Inattività sull’Estinzione del Giudizio Tributario
Il cuore della vicenda risiede in ciò che è accaduto (o meglio, non è accaduto) dopo la comunicazione della proposta. Il contribuente, infatti, ha lasciato decorrere il termine di quaranta giorni senza presentare alcuna richiesta di decisione. Questo silenzio, agli occhi della legge, non è neutro. La norma interpreta l’inattività come una rinuncia al ricorso, innescando un meccanismo automatico che porta all’estinzione del giudizio tributario.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, applica in modo lineare il dettato normativo. Constatato il trascorrere del termine di quaranta giorni senza che il ricorrente avesse manifestato la volontà di proseguire il giudizio, i giudici hanno ritenuto il ricorso rinunciato. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, hanno dichiarato l’estinzione dell’intero processo. La Corte ha inoltre provveduto a regolare le spese processuali. Come da prassi in questi casi, la parte la cui condotta ha causato l’estinzione del giudizio, ovvero il ricorrente, è stata condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalle controparti, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia-Riscossione, liquidandole in Euro 1.350,00 oltre agli oneri accessori.
Conclusioni
Questo decreto offre un monito fondamentale per tutti i contribuenti e i loro difensori: nel processo tributario, e in particolare nel giudizio di Cassazione, la forma e i tempi sono sostanza. L’istituto della proposta di definizione accelerata mira a snellire il carico giudiziario, ma impone alle parti una vigilanza costante. Un’omissione, anche se apparentemente piccola come il mancato deposito di un’istanza, può avere conseguenze definitive, precludendo ogni ulteriore esame del merito della controversia. La vicenda ribadisce l’importanza di affidarsi a professionisti attenti e diligenti, in grado di navigare le complessità procedurali ed evitare che un diritto sostanziale venga vanificato da un errore formale.
Cosa accade se un ricorrente non risponde alla proposta di definizione accelerata della Corte di Cassazione?
Se il ricorrente non deposita un’istanza di decisione entro il termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta del relatore, il suo ricorso si intende rinunciato per legge. Di conseguenza, il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per mancata istanza?
Le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione del procedimento. Nel caso specifico, il contribuente è stato condannato a rimborsare le spese all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Quali sono le norme di riferimento per questa procedura?
La procedura è regolata principalmente dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile, che disciplina la proposta del relatore e gli effetti della mancata richiesta di decisione, e dall’articolo 391 dello stesso codice, che riguarda la dichiarazione di estinzione del processo e la conseguente pronuncia sulle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18915 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18915 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 10/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 12197/2018 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti COGNOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrenti-
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA I, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA II
-intimati-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.6048/2017 depositata il 19/10/2017
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente ( Agenzia delle Entrate e Agenzia- Riscossione), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.350,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025