Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31761 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31761 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8688/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 420/2020 depositata il 22/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con processo verbale di constatazione la Guardia di Finanza di Schio ricostruiva il maggior reddito dell’RAGIONE_SOCIALE, rilevando il superamento, nel mese di novembre 2011, della soglia massima di ricavi di euro 250.000,00: di qui il calcolo, secondo il regime agevolativo introdotto dalla Legge n. 398/1991 RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte dirette e dell’IVA dovute da gennaio a novembre, nonché il disconoscimento della spettanza, per il successivo mese di dicembre, dell’agevolazione in parola, con conseguente applicazione del regime tributario ordinario con riferimento sia agli adempimenti contabili sia alla determinazione della base imponibile ai fini impositivi.
In forza di tali risultanze, l’RAGIONE_SOCIALE notificava all’RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, nonché l’atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO con cui irrogava la sanzione per omesso versamento IVA ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, calcolata nella misura del 30% della maggiore imposta dovuta.
L’Ufficio avanzava le conseguenti pretese per l’anno 2011 nei confronti di NOME COGNOME, ritenuta solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 38 cod. civ., in forza della qualità di legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE assunta nel periodo compreso tra il 30/12/2008 e il 18/02/2013.
L’RAGIONE_SOCIALE e la contribuente impugnavano con distinti ricorsi l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE che con sentenza n.
167/18 depositata il 13 marzo 2018, previa riunione dei ricorsi, li accoglieva.
Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR del Veneto che, con sentenza n. 420/2020 del 13/02/2020 e depositata in data 22/08/2020, richiamata la sentenza n. 1221/06/2019 che aveva accertato la legittimità dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con riferimento alle quote IVA applicate ai soli contratti di sponsorizzazione nel periodo compreso tra il primo gennaio e il trenta novembre 2011, accoglieva parzialmente l’appello erariale rimodulando il trattamento sanzionatorio sulla base fattuale ritenuta provata in sede di appello.
La contribuente propone ora ricorso per cassazione affidato a undici motivi e, successivamente, deposita istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di adesione a definizione agevolata ex art. 1 comma 236 Legge n. 197/2022.
Resiste l’Ufficio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che con atto del 19 marzo 2025, la contribuente ha testualmente dedotto: ‘ ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022 e in ragione della documentata presentazione della domanda di rottamazione e dell’altrettanto documentato pagamento del dovuto, che, alla luce dell’impegno a rinunciarvi assunto dalla contribuente in sede di presentazione dell’anzidetta domanda, sia disposta l’estinzione dell’odierno giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di lite ‘.
Osserva questa Corte che l’avvenuta definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazionequater ), con il documentato integrale pagamento degli importi a tal fine dovuti, implica la
declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 27/05/2025.
Il Presidente
NOME NOME